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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36189/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un credito contributivo preteso dall'ente previdenziale per l'anno 2005 nei confronti di un soggetto che, pur essendo dipendente pubblico, svolgeva anche attività libero-professionale e non risultava iscritto alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto l'intero credito, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza del pagamento dei contributi e che la notifica dell'atto interruttivo del 22 giugno 2011 fosse tardiva rispetto alla scadenza del 20 giugno 2006. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2941 c.c., n. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituirebbe condotta di occultamento doloso del debito, idonea a sospendere la prescrizione. Il resistente ha contrastato tale ricostruzione, sostenendo la correttezza della decisione di merito che aveva escluso l'automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso del credito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, ha ribadito che occorre una condotta del debitore tale da rendere per il creditore una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento. La sentenza impugnata aveva compiuto un accertamento di fatto escludendo che la mancata compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito; tale accertamento non è stato validamente censurato con il ricorso, che in sostanza mirava a sollecitare una rivalutazione del merito e presupponeva un automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso, escluso dalla giurisprudenza di legittimità. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede una condotta del debitore che renda il creditore in vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss.

    Viene richiamata quale base normativa della contribuzione alla Gestione separata.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con L. 6 luglio 2011, n. 111

    Viene richiamato nel quadro normativo della contribuzione oggetto di causa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il motivo è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte rileva che il ricorso non indica in modo rigoroso il fatto storico decisivo asseritamente omesso, come richiesto per il vizio motivazionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato per il riferimento all'importo del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla successiva dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato, poiché tale dichiarazione ha natura meramente dichiarativa e non costituisce presupposto costitutivo del credito.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede una condotta del debitore idonea a impedire in concreto l'azione del creditore; non basta una compilazione incompleta o irregolare della dichiarazione se essa non integra una vera impossibilità di agire.
  • Non è configurabile un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo: la sussistenza del dolo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non può essere aggirata con una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a criticare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, senza indicare specificamente un fatto storico decisivo omesso, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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