Cassazione Civile, Ordinanza n. 17096/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore aereo)
La controversia
Il passeggero aveva acquistato un biglietto per la tratta Bergamo-Ibiza e lamentava un ritardo superiore a tre ore del volo del 16 giugno 2022, oltre alla mancata assistenza durante l’attesa. Chiedeva la condanna del vettore al pagamento di euro 298,70, di cui euro 250 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 e euro 48,70 per spese di pasti e bevande sostenute in aeroporto. Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo provata una circostanza eccezionale. In appello il passeggero contestava l’insussistenza della circostanza eccezionale, la mancanza di prova del nesso causale e delle misure idonee a evitare il ritardo, nonché un vizio di motivazione. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di rimborso spese e confermava il diniego della compensazione. In cassazione il passeggero articolava tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione del Regolamento n. 261/2004 e dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l’onere probatorio del vettore su circostanza eccezionale, nesso causale e misure del caso; violazione delle stesse norme e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il vettore non avesse provato concretamente l’incidenza delle restrizioni di traffico aereo e non avesse dimostrato di aver adottato misure alternative effettivamente esigibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la sentenza d’appello era motivata in modo intellegibile, indicava gli elementi probatori valorizzati (piano di volo, ATC Slot History, report e aggiornamenti Eurocontrol) e spiegava perché la modifica degli slot dovuta ad attività militari, incidente sul volo precedente operato con il medesimo aeromobile, avesse causato per propagazione il ritardo del volo in causa. Ha inoltre confermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri del Regolamento n. 261/2004 e della giurisprudenza eurounitaria sulla nozione di circostanze eccezionali e sulle misure ragionevoli, ritenendo non esigibile la predisposizione di un aeromobile sostitutivo perché eccessivamente onerosa e sproporzionata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il diverso esito dei gradi di merito, con onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 261/2004, artt. 5 e 7
Il vettore è esonerato dalla compensazione pecuniaria solo se prova che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso.
art. 2697 c.c.
L’onere probatorio della causa esimente grava sul vettore; non vi è violazione della norma se il giudice valuta le prove senza invertire l’onere della prova.
art. 1218 c.c.
Il ragionamento del giudice di merito è stato ritenuto coerente con il modello dell’inadempimento e della prova liberatoria del debitore.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Non sussiste violazione quando la decisione si fonda su prove ritualmente acquisite e la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge richiede un errore nell’individuazione o applicazione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il fatto asseritamente decisivo risulta in sostanza esaminato o la doglianza mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di compensazione pecuniaria per ritardo aereo, il vettore può andare esente da responsabilità solo se dimostra cumulativamente la sussistenza di una circostanza eccezionale, il nesso causale con il ritardo del volo e l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitarlo o attenuarlo.
- La circostanza eccezionale può anche riguardare un volo precedente operato con il medesimo aeromobile, purché sia provato che l’evento si sia propagato causalmente sul volo oggetto di causa.
- La prova della causa esimente può essere fornita con documentazione tecnica e operativa del traffico aereo, purché il giudice ne espliciti la rilevanza concreta e il collegamento con il singolo volo.
- Il giudizio sulle "misure del caso" va compiuto in concreto, secondo un criterio di adeguatezza e sopportabilità economico-tecnica: non è esigibile dal vettore l’adozione di misure che comportino sacrifici insopportabili o sproporzionati.
- Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la critica rivolta alla valutazione delle prove, se il giudice non ha invertito il riparto dell’onere probatorio ma ha semplicemente apprezzato il materiale istruttorio.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta, invece, che la parte ritenga insufficiente o non convincente la valutazione delle prove.
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