Ordinanza n. 13964/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza passata in giudicato, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito e aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna entro 120 giorni, nominando, per l’ulteriore inerzia, un Commissario ad acta con un termine aggiuntivo di 90 giorni. Persistendo l’inadempimento sia del Ministero sia dell’organo commissariale, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la nomina di un nuovo Commissario ad acta. Nel corso della fase di ottemperanza, il TAR ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione e al responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prorogando il termine assegnato al Commissario senza sostituirlo. Successivamente, il soggetto delegato dal Commissario ha riferito di avere svolto l’istruttoria, acquisito il parere endoprocedimentale del Ministero dell’Università e della Ricerca e adottato il provvedimento conclusivo di rigetto dell’istanza. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’istanza di ottemperanza, precisando di avere impugnato il provvedimento di rigetto in un distinto giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza di ottemperanza. L’adozione del provvedimento conclusivo di rigetto ha eliminato l’inerzia oggetto della fase esecutiva e ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente a ottenere l’esecuzione della precedente sentenza limitatamente all’obbligo di provvedere. Le contestazioni relative alla legittimità del provvedimento di rigetto devono essere esaminate nel separato ricorso proposto contro tale atto e non nella fase di ottemperanza. Le spese della presente fase sono state compensate in considerazione dell’esito complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna.
Direttiva 2005/36/CE
È richiamata quale normativa europea attuata dal d.lgs. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice non lo richiama espressamente nel testo; la disciplina dell’ottemperanza rilevante emerge dalla precedente nomina del Commissario ad acta e dalla successiva declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un’istanza di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione di provvedere, l’amministrazione o il Commissario ad acta adotta il provvedimento conclusivo, viene meno l’interesse alla prosecuzione della fase esecutiva limitatamente all’obbligo di provvedere; l’istanza deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le contestazioni relative alla legittimità sostanziale del provvedimento adottato in esecuzione del giudicato devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione dell’atto e non possono essere esaminate, in via sostitutiva, nella fase di ottemperanza diretta alla mera esecuzione dell’obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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