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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 371/2025 in data 21 giugno 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 371/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 luglio 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente, alle condizioni previste per il personale di ruolo, per un importo complessivo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva accreditato l’importo dovuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha inoltre esaminato la tempestività del giudizio, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali, nonché l’idoneità della procura conferita per il giudizio civile a estendersi al successivo giudizio di ottemperanza, essendo riferita a ogni stato e grado del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato civile, provvedendo agli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza sulla base della documentazione prodotta, della certificazione di passaggio in giudicato, della notificazione della sentenza e della mancata contestazione dell’inadempimento. Ha ritenuto inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato; non è stato previsto alcun compenso commissariale. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna al pagamento degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per provvedere, nominare un commissario ad acta e disporre una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo o inosservanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma prevista per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere rispettato prima di promuovere l’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile quale base del diritto alla carta docente riconosciuto alla ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a un’amministrazione pubblica un obbligo puntuale di attribuzione di una prestazione o di pagamento determinato.
  • Per le amministrazioni statali, l’azione di esecuzione del provvedimento giurisdizionale presuppone il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento all’amministrazione; una notificazione effettuata all’indirizzo PEC istituzionale idoneo costituisce notificazione valida ai fini del decorso del termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • La procura alle liti conferita per il giudizio civile con estensione dei poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento può legittimare anche la proposizione del giudizio di ottemperanza, quando questo costituisca la fase esecutiva di una condanna civile a una prestazione pecuniaria determinata.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma dovuta per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione può essere parametrata agli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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