Sentenza n. 2709/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso documentale ai dati reddituali, agli atti del registro e ai dati aggregati dei rapporti finanziari del ricorrente, limitati al triennio 2023-2025 e differiti di trenta giorni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato l’8 settembre 2026 con cui l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza della controinteressata, parte in un giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Catania per la regolamentazione dei rapporti con la figlia minore e la determinazione del mantenimento. L’istanza, presentata il 14 luglio 2026, chiedeva le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023-2025, le informazioni dell’archivio dei rapporti finanziari e gli atti del registro dal 1° gennaio 2023; l’Agenzia ha circoscritto l’ostensione alle dichiarazioni dei redditi del triennio, all’elenco degli atti del registro dal 16 luglio 2023 al 16 luglio 2026 e, per i rapporti finanziari, a saldi, giacenze medie e totale degli accrediti e addebiti, escludendo le singole movimentazioni e differendo la trasmissione di trenta giorni. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990 e del d.P.R. 184/2006, per genericità ed esploratività dell’istanza e mancanza del nesso di necessità; (2) difetto di motivazione e istruttoria per asserito omesso esame dell’opposizione; (3) violazione di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione; (4) illogicità e travisamento per mancata considerazione dei documenti già prodotti nel giudizio civile e dei poteri istruttori del giudice; (5) in subordine, illegittimità dell’ostensione non selettiva e necessità di riesaminare l’istanza. In camera di consiglio il ricorrente si è inoltre opposto alla definizione con sentenza semplificata. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità limitatamente all’impugnazione della comunicazione endoprocedimentale di avvio, eccezione non esaminata perché il ricorso è stato respinto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare € 1.000,00, oltre accessori di legge, a ciascuna delle due parti costituite. Ha ritenuto legittima la definizione con sentenza semplificata: l’art. 60 c.p.a. attribuisce al giudice un potere officioso e il dissenso della parte non è vincolante in assenza di concrete carenze del contraddittorio o dell’istruttoria; la causa era matura, anche in ragione della natura acceleratoria del rito in materia di accesso. Il primo motivo è infondato: l’istanza individuava le categorie documentali, le banche dati, il periodo e il collegamento con il giudizio familiare, nel quale la capacità reddituale e patrimoniale rileva per la determinazione del mantenimento. Per questi dati non operano i criteri più restrittivi previsti per dati sensibili o supersensibili, ma il criterio della necessità per la cura e difesa di un interesse giuridico. Il secondo motivo è infondato: l’opposizione è stata esaminata e ha inciso sul provvedimento, che ha limitato il periodo e il contenuto dei dati finanziari e ha differito l’ostensione di trenta giorni per consentire un’eventuale tutela cautelare. Il terzo e il quinto motivo sono infondati: l’ostensione non è indiscriminata, poiché è delimitata temporalmente e, per i rapporti finanziari, riguarda solo dati aggregati; inoltre, il ricorrente non ha indicato quali dati, tra quelli selezionati, eccedessero le esigenze difensive. La documentazione ha natura e arco temporale corrispondenti a quelli che l’art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. impone di produrre nei giudizi di mantenimento, mentre l’accesso ai dati finanziari è più limitato degli estratti conto previsti dalla norma. I dati ottenuti restano vincolati all’uso difensivo per cui l’accesso è stato consentito. Il quarto motivo è infondato: l’accesso difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione o dall’utilizzo dei poteri di esibizione istruttoria nel processo civile, e l’amministrazione o il giudice dell’accesso non devono anticipare valutazioni sull’ammissibilità o decisività dei documenti, salvo un’evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. Il richiamo alla disciplina dell’accesso civico generalizzato e alle relative eccezioni non è pertinente, trattandosi di accesso documentale difensivo. L’eccezione di parziale inammissibilità dell’Agenzia è rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ed invero la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., a prescindere dalla richiesta in tal senso formulata dalle parti resistenti, costituisce un potere officioso del G.A. a fronte del quale non è configurabile un autonomo diritto della parte ad opporsi: l’eventuale dissenso manifestato da una delle parti non assume carattere vincolante, dovendo il Collegio soltanto verificare in concreto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (art. 60 c.p.a.) e valutare se la causa sia matura per la decisione.
La decisione semplificata è disposta d’ufficio dal giudice quando ricorrono i presupposti di legge e la causa è matura; il dissenso di una parte non ha effetto impeditivo, salvo che segnali carenze effettive del contraddittorio o dell’istruttoria o altra incompatibilità prevista dalla legge.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso, quale modellato dall’art. 116 c.p.a., pur seguendo lo schema impugnatorio, è pur sempre rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un “giudizio sul rapporto”.
Il giudizio sull’accesso non si esaurisce nel controllo formale dell’atto impugnato, ma ha per oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di accesso; su questa base il TAR ha ritenuto di poter decidere il merito senza esaminare l’eccezione concernente l’atto endoprocedimentale.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990».
I dati reddituali, patrimoniali e finanziari detenuti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, incluso l’archivio dei rapporti finanziari, sono documenti amministrativi accessibili mediante accesso documentale difensivo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Nel caso di specie l’istanza, lungi dal risultare esplorativa, indica le tre categorie di documenti richiesti, le banche dati in cui sono conservati e il periodo di riferimento, e illustra il nesso con il giudizio pendente (in cui il tribunale civile è chiamato a determinare il contributo al mantenimento della minore, che l’art. 337-ter, co. 4, c.c. commisura, tra l’altro, alle risorse economiche di entrambi i genitori) di cui precisa l’oggetto e i fatti da provare, sì da consentire all’Amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità.
Per l’accesso difensivo a dati reddituali e finanziari, il criterio applicabile è la necessità rispetto alla cura e difesa di un interesse giuridico; la richiesta è sufficientemente strumentale se individua documenti, fonti, periodo e fatti da provare in un giudizio pendente. Il giudice dell’accesso non valuta ordinariamente in anticipo l’ammissibilità o la decisività della prova.
art. 337-ter, comma 4, c.c.
Nel caso di specie l’istanza, lungi dal risultare esplorativa, indica le tre categorie di documenti richiesti, le banche dati in cui sono conservati e il periodo di riferimento, e illustra il nesso con il giudizio pendente (in cui il tribunale civile è chiamato a determinare il contributo al mantenimento della minore, che l’art. 337-ter, co. 4, c.c. commisura, tra l’altro, alle risorse economiche di entrambi i genitori) di cui precisa l’oggetto e i fatti da provare, sì da consentire all’Amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità.
La capacità economica di entrambi i genitori è un elemento rilevante per determinare il contributo al mantenimento della figlia minore; ciò fonda il collegamento strumentale tra il giudizio familiare e la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta.
art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
L’art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. prescrive che, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso siano allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei giudizi relativi a contributi economici o a figli minori, la legge richiede documentazione economica degli ultimi tre anni. Il TAR ha utilizzato tale parametro per valutare la pertinenza e la proporzionalità dell’accesso, rilevando che l’ostensione autorizzata era temporalmente corrispondente e, per i rapporti finanziari, più limitata degli estratti conto.
Massime di principio
- I dati reddituali, patrimoniali e finanziari conservati dall’amministrazione finanziaria, compresi quelli dell’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi accessibili mediante accesso documentale difensivo.
- Per l’accesso difensivo a dati economici e finanziari non qualificati come sensibili o supersensibili, il parametro è la necessità per la cura o la difesa di un interesse giuridico. L’istanza non è esplorativa quando individua le categorie di documenti, le banche dati, il periodo di riferimento e il nesso con i fatti da provare in un giudizio pendente.
- Nell’accesso difensivo, l’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non devono anticipare valutazioni sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio cui essi sono destinati, salvo che manchi in modo evidente e assoluto qualsiasi collegamento con le esigenze difensive o l’accesso sia pretestuoso o temerario.
- L’accesso difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione o dall’utilizzo dei poteri di esibizione istruttoria nel processo civile: non può essere escluso in astratto sul presupposto che tali strumenti processuali siano prevalenti o assorbenti.
- Il bilanciamento con la riservatezza può essere realizzato delimitando periodo e contenuto dei dati ostensibili, anche tramite l’esclusione delle movimentazioni e l’accesso ai soli dati finanziari aggregati. La proporzionalità della selezione è valutata anche in rapporto alla natura e all’arco temporale della documentazione richiesta dalla legge per il giudizio familiare.
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