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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Bari

Tributi indiretti - Imposta unica sulle scommesse e concorsi pronostici - Attività di centro trasmissione dati - Assenza di concessione ministeriale - Soggettività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo dell'imposta unica perché operava senza concessione ministeriale e non aveva alcun potere di determinare le condizioni delle scommesse. La controversia riguardava quindi se l'imposta fosse dovuta anche per un'attività esercitata abusivamente e se il centro trasmissione dati svolgesse un ruolo sufficiente a determinarne la soggettività tributaria.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. L'imposta unica si applica indipendentemente dal possesso di un titolo abilitativo e, pertanto, anche alle attività svolte abusivamente. Il centro trasmissione dati è soggetto passivo perché organizza e gestisce autonomamente l'attività, mettendo a disposizione i locali per la raccolta delle proposte, curando la trasmissione e l'accettazione delle giocate e provvedendo al pagamento delle vincite. Non è necessario che disponga del potere di stabilire le condizioni delle scommesse.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010

    La disposizione, avente natura retroattiva e interpretativa, ha uniformato sul piano tributario gli operatori regolari e quelli privi di concessione, stabilendo che l'imposta unica è dovuta anche in caso di esercizio abusivo dell'attività.

Massime di principio

  • L'assenza di una concessione o autorizzazione amministrativa non esclude automaticamente l'obbligo tributario: l'imposta può colpire anche attività esercitate abusivamente.
  • Per individuare il soggetto passivo conta l'effettivo ruolo economico e organizzativo svolto, non soltanto la titolarità formale della concessione.
  • Un centro trasmissione dati può essere considerato soggetto passivo quando dispone di un'autonoma organizzazione e partecipa concretamente alla raccolta, gestione e pagamento delle scommesse.
  • Non è indispensabile che l'operatore determini le quote o le condizioni contrattuali delle scommesse: è sufficiente un'attività organizzata di intermediazione e gestione del servizio.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere il profilo amministrativo della legittimità dell'attività da quello tributario: l'eventuale abusività può comportare sanzioni amministrative o penali, ma non elimina di per sé l'obbligo fiscale.

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