Sentenza del 22/01/2015 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Bari
Tributi indiretti - Imposta unica sulle scommesse e concorsi pronostici - Attività di centro trasmissione dati - Assenza di concessione ministeriale - Soggettività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo dell'imposta unica perché operava senza concessione ministeriale e non aveva alcun potere di determinare le condizioni delle scommesse. La controversia riguardava quindi se l'imposta fosse dovuta anche per un'attività esercitata abusivamente e se il centro trasmissione dati svolgesse un ruolo sufficiente a determinarne la soggettività tributaria.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. L'imposta unica si applica indipendentemente dal possesso di un titolo abilitativo e, pertanto, anche alle attività svolte abusivamente. Il centro trasmissione dati è soggetto passivo perché organizza e gestisce autonomamente l'attività, mettendo a disposizione i locali per la raccolta delle proposte, curando la trasmissione e l'accettazione delle giocate e provvedendo al pagamento delle vincite. Non è necessario che disponga del potere di stabilire le condizioni delle scommesse.
Norme richiamate
Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010
La disposizione, avente natura retroattiva e interpretativa, ha uniformato sul piano tributario gli operatori regolari e quelli privi di concessione, stabilendo che l'imposta unica è dovuta anche in caso di esercizio abusivo dell'attività.
Massime di principio
- L'assenza di una concessione o autorizzazione amministrativa non esclude automaticamente l'obbligo tributario: l'imposta può colpire anche attività esercitate abusivamente.
- Per individuare il soggetto passivo conta l'effettivo ruolo economico e organizzativo svolto, non soltanto la titolarità formale della concessione.
- Un centro trasmissione dati può essere considerato soggetto passivo quando dispone di un'autonoma organizzazione e partecipa concretamente alla raccolta, gestione e pagamento delle scommesse.
- Non è indispensabile che l'operatore determini le quote o le condizioni contrattuali delle scommesse: è sufficiente un'attività organizzata di intermediazione e gestione del servizio.
- In situazioni analoghe occorre distinguere il profilo amministrativo della legittimità dell'attività da quello tributario: l'eventuale abusività può comportare sanzioni amministrative o penali, ma non elimina di per sé l'obbligo fiscale.
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