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Sentenza

Sentenza n. 1488/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 812/24 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.24.

Giustizia amministrativa202501091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 812/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il giudice ha rilevato che non era stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto. Quanto alle spese di lite distratte in favore dei difensori, la sentenza richiama l'orientamento secondo cui il difensore antistatario è l'unico legittimato a chiederne l'esecuzione con il rito dell'ottemperanza, trattandosi di un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti. È stato inoltre considerato decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, riconoscendo alla ricorrente la carta docente secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., a corrispondere alla ricorrente interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti previsti dalla legge, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare attuazione al giudicato, comprese le statuizioni patrimoniali accessorie indicate nel dispositivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione senza che tale termine costituisca più un ostacolo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    pagamento in “conto sospeso”

    In sede di esecuzione commissariale, il pagamento può essere effettuato anche mediante il meccanismo del conto sospeso previsto dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724

    Interessi e rivalutazione sulle somme dovute sono riconosciuti dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento, nei limiti stabiliti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La mancata dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può imporre all'amministrazione il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, comprese le componenti accessorie di interessi e rivalutazione previste dalla legge.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, l'inerzia dell'amministrazione non può impedire l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone i poteri e un termine ulteriore per l'esecuzione.
  • Quando il giudice civile dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo che legittima il difensore antistatario a chiedere l'esecuzione del giudicato limitatamente alle somme liquidate a titolo di spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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