Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3567/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari dei seguenti atti: 1) il bando di selezione interna per la copertura di n. 45 posti per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l’acquisizione dell’abilitazione di elisoccorritore, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno il 30.01.2025, laddove, tra i requisiti per l'ammissione alla procedura concorsuale, all’art. 2 lett. c) prevede una “età non superiore a 40 anni”; 2) l'art. 21 comma 1 lett. a) del Decreto ministeriale 6 febbraio 2024 n. 49, laddove prevede il limite d’età non superiore a 35 anni ed il successivo Capo IV disposizioni transitorie e comuni che all’ art. 27, comma 2, prevede che “In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’età anagrafica per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni”; 3) eventuali altri atti presupposti, connessi o consequenziali a quelli impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti o documenti non cogniti;

Giustizia amministrativa202505246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando di selezione interna per 45 posti di elisoccorritore e disposizioni regolamentari che fissano il limite anagrafico di 35 anni, elevato transitoriamente a 40 anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando e il D.M. 6 febbraio 2024 n. 49 nella parte in cui subordinano l’accesso al ruolo degli elisoccorritori al possesso di un limite massimo di età, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, della direttiva 2000/78/CE e dei principi di non discriminazione in ragione dell’età, nonché dell’art. 97 Cost. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità e incompatibilità della clausola con il diritto dell’Unione, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 13 novembre 2014, C-416/13. Il ricorrente ha rappresentato di avere intrapreso un percorso formativo SAF, senza poter accedere ai corsi ulteriori necessari per la qualificazione rilevante ai fini del ruolo di elisoccorritore, e di essere stato escluso per il superamento del limite d’età. In sede cautelare era stato ammesso con riserva, anche in soprannumero, alla selezione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di prevedere un limite anagrafico, rilevando che l’attivazione dei corsi e la programmazione della formazione rientrano nella discrezionalità amministrativa, in relazione alle esigenze di organico, alla disponibilità di istruttori, al numero degli aspiranti e alle priorità formative. La formazione SAF già svolta dal ricorrente non è stata considerata inutilmente vanificata, poiché attiene a un diverso settore operativo, quello dei soccorsi in grotte, montagne e fiumi; inoltre, l’attesa per l’accesso alla qualificazione di elisoccorritore non poteva farsi risalire al 2014, essendo il relativo ruolo stato introdotto soltanto nel 2018. Il limite di 35 anni, temporaneamente elevato a 40, è stato ritenuto non sproporzionato, poiché le mansioni di elisoccorritore richiedono elevate prestazioni operative e l’Amministrazione può perseguire l’obiettivo di assicurare una ricaduta produttiva di lungo periodo della costosa formazione professionale, evitando un periodo di servizio residuo più breve. È stata esclusa la violazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, poiché la stessa disposizione consente deroghe al divieto generale di limiti d’età quando siano previste da regolamenti e connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’Amministrazione. È stata inoltre esclusa la violazione della direttiva 2000/78/CE, in quanto il divieto di discriminazione per età non impedisce in assoluto limiti anagrafici, purché giustificati da una finalità legittima e proporzionati. Il TAR ha ritenuto congrue le ragioni del limite e non ravvisato contrasto con l’art. 97 Cost. o con i principi di imparzialità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità. È stato escluso anche il difetto di motivazione, poiché il D.M. n. 49/2024 ha natura regolamentare e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, gli atti normativi e regolamentari non sono soggetti all’ordinario obbligo di motivazione. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, l. 127/1997

    La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

    La disposizione ammette deroghe regolamentari al divieto generale di limiti d’età quando siano giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell’Amministrazione.

  • direttiva 2000/78/CE

    In particolare, il testo richiama gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1.

    Il divieto di discriminazione in ragione dell’età non esclude ogni limite anagrafico; il limite è ammissibile se persegue una finalità legittima ed è proporzionato, soprattutto quando le funzioni richiedono specifiche capacità fisiche.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato quale parametro unionale del divieto di discriminazione, letto congiuntamente alla direttiva 2000/78/CE.

  • art. 97 Cost.

    Non risulta violato poiché il limite anagrafico è stato ritenuto congruo e plausibile rispetto alle esigenze operative e formative del ruolo.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    L’esclusione dell’obbligo di motivazione per gli atti normativi è stata applicata al regolamento ministeriale, considerato fonte del diritto e frutto di ampia discrezionalità normativa.

  • art. 249, comma 1, d.lgs. 217/2005

    Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori.

    La disposizione è richiamata per ricostruire l’introduzione del ruolo degli elisoccorritori e il relativo regime di inquadramento.

  • artt. 32 e 35 d.lgs. 217/2005

    Costituiscono la base normativa del D.M. n. 49/2024 sulle modalità delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei piloti, specialisti di aeromobile ed elisoccorritori.

Massime di principio

  • Il divieto generale di limiti d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici consente deroghe previste da regolamenti dell’amministrazione quando siano collegate alla natura del servizio o a oggettive necessità amministrative.
  • Un limite massimo di età per l’accesso a un ruolo operativo è compatibile con il divieto unionale di discriminazione per età quando persegua finalità legittime, quali l’esigenza di assicurare elevate capacità fisiche e una durata adeguata del servizio successivo alla formazione, e risulti proporzionato.
  • La verifica di proporzionalità del limite anagrafico deve considerare le concrete mansioni del ruolo, le capacità fisiche richieste, il costo e la durata della formazione professionale e il periodo di servizio prevedibilmente residuo fino all’età pensionabile.
  • La scelta di attivare corsi di formazione specialistica rientra nella discrezionalità dell’amministrazione quando dipenda da esigenze di organico, disponibilità di istruttori, numero degli aspiranti, risorse disponibili e priorità formative istituzionali.
  • I regolamenti, in quanto atti normativi, non sono soggetti all’ordinario obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.