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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19452/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società utilizzatrice di manodopera somministrata aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento della società somministratrice per il saldo del corrispettivo fatturato per la somministrazione di personale. Nel giudizio di merito l’opponente aveva eccepito in compensazione un proprio credito di rivalsa verso il somministratore, derivante dall’avere pagato, quale utilizzatore, retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori somministrati ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione revocando il decreto e ritenendo ammissibile la compensazione senza previa ammissione al passivo. La Corte d’appello aveva confermato, affermando che il credito opposto in compensazione non doveva essere prima insinuato al passivo fallimentare. Il fallimento ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione della disciplina concorsuale e sostenendo che l’eccezione di compensazione non fosse proponibile in sede ordinaria, dovendo essere verificata nel procedimento di accertamento del passivo per garantire il contraddittorio tra i creditori. In memoria chiedeva anche una rimeditazione dell’orientamento alla luce di un recente arresto sulle domande attratte alla sede concorsuale quando pregiudiziali rispetto a pretese restitutorie o risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto l’affermazione secondo cui, nel giudizio ordinario promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in via riconvenzionale la compensazione con un proprio controcredito verso il fallimento, quando l’eccezione sia diretta solo a paralizzare la domanda attrice e non a ottenere un autonomo accertamento con effetti di giudicato. La procedura di accertamento del passivo resta invece necessaria quando la parte intenda proporre una domanda riconvenzionale volta ad una pronuncia positiva di accertamento o condanna. La Corte ha ribadito che il "monopolio" del giudice concorsuale riguarda le eccezioni di compensazione formulate dal curatore nella verifica dello stato passivo, non quelle sollevate dal terzo convenuto in un giudizio promosso dalla curatela in sede ordinaria. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura era formulata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con un principio di diritto consolidato.

  • art. 360-bis n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta da un orientamento costante della Corte.

  • art. 56 l. fall.

    "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso"

    la norma consente al creditore convenuto in sede ordinaria dalla curatela di opporre in compensazione il proprio controcredito senza preventiva insinuazione al passivo, quando l’eccezione sia meramente paralizzante.

  • artt. 93 e ss. l. fall.

    il rito di accertamento del passivo si applica quando la parte chieda un accertamento a sé favorevole con effetti di giudicato, non quando sollevi una mera eccezione di compensazione in giudizio ordinario.

  • art. 24 l. fall.

    richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini dell’esito; la Corte ha escluso la violazione della disciplina concorsuale.

  • art. 52 l. fall.

    richiamato nel ricorso, ma la Corte ha ribadito che la pretesa della curatela verso terzi resta proponibile in sede ordinaria.

  • art. 93 l. fall.

    la domanda di ammissione al passivo non è condizione né presupposto processuale per l’eccezione di compensazione nel giudizio promosso dalla curatela.

  • art. 95 l. fall.

    richiamato nel ricorso in relazione alla verifica del passivo, ma non impeditivo dell’eccezione compensativa in sede ordinaria.

  • art. 32 c.c.i.i.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha osservato in chiave evolutiva che la disciplina del codice della crisi non ha inciso nel senso di attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione.

  • art. 151 c.c.i.i.

    citato nel ricorso, senza mutare il principio applicato dalla Corte.

  • art. 155 c.c.i.i.

    la Corte ha rilevato che non contiene la previsione di attrazione nella sede concorsuale dell’accertamento di ogni credito opposto in compensazione, a differenza dell’originaria proposta della legge delega.

  • art. 201 c.c.i.i.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il diritto vivente sulla compensazione opponibile in giudizio ordinario.

  • art. 203 c.c.i.i.

    richiamato dal ricorrente nell’ambito delle norme concorsuali, senza incidere sulla soluzione adottata.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    costituisce il fondamento sostanziale del credito di rivalsa dell’utilizzatore che abbia pagato retribuzioni e contributi dei lavoratori somministrati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio ordinario promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in via di eccezione riconvenzionale la compensazione con un proprio controcredito verso la massa, purché l’eccezione sia diretta solo a paralizzare la pretesa attorea e non a ottenere una pronuncia autonoma di accertamento o condanna.
  • L’obbligo di insinuazione al passivo non opera come condizione di proponibilità dell’eccezione di compensazione sollevata dal terzo convenuto contro la domanda della curatela; tale passaggio è necessario solo se il creditore intenda far valere il proprio credito in modo positivo nel concorso.
  • Il monopolio del giudice concorsuale riguarda le eccezioni di compensazione formulate dal curatore nella verifica dello stato passivo, non quelle opposte dal convenuto quando la curatela agisce in sede ordinaria.
  • La sede dell’accertamento segue la natura della pretesa: i crediti fatti valere contro la massa sono soggetti alla verifica concorsuale, mentre le pretese della curatela verso i terzi restano devolute al giudice ordinario, con la conseguenza che anche i fatti impeditivi della domanda devono essere dedotti davanti a quel giudice.
  • L’inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. è configurabile quando il ricorso si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offra argomenti idonei a indurre un mutamento del principio vivente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeCompensazione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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