Cassazione Penale, Sentenza n. 43515/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Ragusa e la condanna confermata dalla Corte d'appello di Catania per avere, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, violato le prescrizioni rientrando oltre le ore 21:00 in tre distinte occasioni (23/05/2016, 19/03/2017, 11/04/2017), con pena di tre mesi di arresto. In Cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e, soprattutto, la mancata applicazione dell'art. 157 c.p. perché i reati contestati (art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159) erano già estinti per prescrizione prima della pronuncia della Corte d'appello; è stata inoltre rilevata la corretta computazione della sospensione dei termini per un totale di 255 giorni e la conseguente estinzione dei reati nelle date indicate (2/02/2022, 1/06/2023, 13/06/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ritenendo matura la prescrizione prima della sentenza di appello. Ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite n.12602/2015 (Ricci) che ammette il ricorso per cassazione per sopravvenuta estinzione del reato maturata prima della sentenza impugnata e sottolinea l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente cause di non punibilità ex art.129 c.p.p., anche in assenza di eccezione di parte.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.75, comma 1
Le contravvenzioni contestate sono quelle previste dall'art.75 comma 1 del d.lgs. n.159/2011; il loro decorso prescrizionale è stato calcolato e riconosciuto estinto entro le date indicate, determinando l'annullamento della condanna.
codice penale - art.157
La norma è stata invocata dalla difesa come disposizione da applicare in presenza di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza per mancata applicazione di titolo estintivo (prescrizione) da parte del giudice di merito.
codice di procedura penale - art.129
Art.129 c.p.p. (causa di non punibilità): la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, anche senza eccezione di parte, rendendo doverosa la declaratoria d'ufficio dell'estinzione per prescrizione.
Sezioni Unite, sentenza n.12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv.266818
Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione quando si deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; sancisce l'obbligo del giudice di merito di adottare la declaratoria consequenziale anche in assenza di eccezione di parte.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, il ricorso per cassazione che deduca tale intervento è ammissibile anche se basato su un unico motivo.
- Il giudice di merito è tenuto a dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (es. estinzione per prescrizione) ex art.129 c.p.p., anche in assenza di eccezione di parte; la mancata declaratoria comporta annullamento della sentenza.
- In casi di prescrizione è necessario verificare con attenzione la computazione delle sospensioni dei termini (es. giorni di sospensione) perché possono determinare la data effettiva di estinzione.
- Chi subisce una condanna deve valutare la possibilità di impugnare anche solo sulla base della prescrizione sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata: la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il reato è definitivamente estinto per prescrizione.
- Nel proporre ricorso, il difensore dovrebbe documentare le date degli atti, il calcolo della prescrizione e l'eventuale sospensione dei termini per dimostrare che l'estinzione è intervenuta prima della sentenza impugnata.
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