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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43515/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Ragusa e la condanna confermata dalla Corte d'appello di Catania per avere, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, violato le prescrizioni rientrando oltre le ore 21:00 in tre distinte occasioni (23/05/2016, 19/03/2017, 11/04/2017), con pena di tre mesi di arresto. In Cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e, soprattutto, la mancata applicazione dell'art. 157 c.p. perché i reati contestati (art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159) erano già estinti per prescrizione prima della pronuncia della Corte d'appello; è stata inoltre rilevata la corretta computazione della sospensione dei termini per un totale di 255 giorni e la conseguente estinzione dei reati nelle date indicate (2/02/2022, 1/06/2023, 13/06/2023).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ritenendo matura la prescrizione prima della sentenza di appello. Ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite n.12602/2015 (Ricci) che ammette il ricorso per cassazione per sopravvenuta estinzione del reato maturata prima della sentenza impugnata e sottolinea l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente cause di non punibilità ex art.129 c.p.p., anche in assenza di eccezione di parte.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.75, comma 1

    Le contravvenzioni contestate sono quelle previste dall'art.75 comma 1 del d.lgs. n.159/2011; il loro decorso prescrizionale è stato calcolato e riconosciuto estinto entro le date indicate, determinando l'annullamento della condanna.

  • codice penale - art.157

    La norma è stata invocata dalla difesa come disposizione da applicare in presenza di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza per mancata applicazione di titolo estintivo (prescrizione) da parte del giudice di merito.

  • codice di procedura penale - art.129

    Art.129 c.p.p. (causa di non punibilità): la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, anche senza eccezione di parte, rendendo doverosa la declaratoria d'ufficio dell'estinzione per prescrizione.

  • Sezioni Unite, sentenza n.12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv.266818

    Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione quando si deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; sancisce l'obbligo del giudice di merito di adottare la declaratoria consequenziale anche in assenza di eccezione di parte.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, il ricorso per cassazione che deduca tale intervento è ammissibile anche se basato su un unico motivo.
  • Il giudice di merito è tenuto a dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (es. estinzione per prescrizione) ex art.129 c.p.p., anche in assenza di eccezione di parte; la mancata declaratoria comporta annullamento della sentenza.
  • In casi di prescrizione è necessario verificare con attenzione la computazione delle sospensioni dei termini (es. giorni di sospensione) perché possono determinare la data effettiva di estinzione.
  • Chi subisce una condanna deve valutare la possibilità di impugnare anche solo sulla base della prescrizione sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata: la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il reato è definitivamente estinto per prescrizione.
  • Nel proporre ricorso, il difensore dovrebbe documentare le date degli atti, il calcolo della prescrizione e l'eventuale sospensione dei termini per dimostrare che l'estinzione è intervenuta prima della sentenza impugnata.

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