Sentenza n. 2180/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento: a) del provvedimento R.G. n. 264 del 18/1/2023, notificato al ricorrente in data 19/1/2023, emesso dalla Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e tutela del territorio – Settore Parco Agricolo Sud Milano, recante diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata dell'opera indicata nella relativa istanza presentata dal ricorrente in data 19/7/2022 (come integrata e modificata in data 30/9/2022), consistente in un impianto fotovoltaico, installato sopra una struttura di supporto denominata “bio-pergola”, presso l'abitazione del ricorrente, nonché b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi: - il parere di incompatibilità paesaggistica del 14/9/2022, non protocollato, conosciuto in data 10/3/2023 (a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/2/2023), espresso dalla Commissione per il Paesaggio della Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e tutela del territorio – Settore Parco Agricolo Sud Milano, in relazione all'opera come progettata nell'istanza del 19/7/2022 (i.e. impianto fotovoltaico su supporto in legno); - la relazione istruttoria, senza data né numero di protocollo, conosciuta in data 10/3/2023 (a seguito della predetta istanza di accesso agli atti), con cui il tecnico istruttore, considerato il parere della Commissione per il Paesaggio del 14/9/2022, ha ritenuto che l'opera proposta dal ricorrente non fosse compatibile sul piano paesaggistico; - il preavviso di rigetto del 15/9/2022, prot. gen. 139882, notificato al ricorrente in pari data, con cui il responsabile del procedimento ha comunicato che l'istanza del 19/7/2022 non poteva essere accolta a causa dell'asserita “intrusività” dell'impianto fotovoltaico rispetto all'assetto compositivo del contesto; - il parere di incompatibilità paesaggistica del 10/1/2023, non protocollato, conosciuto in data 10/3/2023 (a seguito della predetta istanza di accesso agli atti), espresso dalla Commissione per il Paesaggio della Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e tutela del territorio – Settore Parco Agricolo Sud Milano, in relazione all'opera come progettata nell'integrazione documentale del 30/9/2022 (i.e. impianto fotovoltaico su supporto alleggerito, in legno o metallo dipinto in verde, con piante rampicanti sui montanti); - le risultanze dell'istruttoria, senza data né numero di protocollo, notificate in data 19/1/2023 unitamente al provvedimento di diniego impugnato, con cui il tecnico istruttore, considerati i pareri della Commissione per il Paesaggio del 14/9/2022 e del 10/1/2023, ha ritenuto di non rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per un impianto fotovoltaico installato su una struttura di supporto denominata bio-pergola, con relativi pareri e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata relativo a un impianto fotovoltaico di circa 4 kW, collocato su una struttura di supporto nell’area antistante il garage dell’abitazione, situata all’interno del Parco Agricolo Sud Milano e soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004. Deduceva, con i primi due motivi, la violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che il diniego e i pareri si fossero limitati a qualificare l’opera come “elemento intrusivo” senza descrivere i valori paesaggistici tutelati, le caratteristiche concrete del progetto e le ragioni del pregiudizio. Evidenziava inoltre la contraddittorietà dell’istruttoria, poiché la relazione iniziale aveva affermato che l’intervento non incideva sull’identità figurativa del sistema paesistico, salvo poi concludere per l’incompatibilità sulla base del parere della Commissione per il Paesaggio, senza spiegare il mutamento valutativo. Con il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 11, comma 6, del d.P.R. 31/2017, lamentando l’insufficiente indicazione dei motivi ostativi e la mancata considerazione delle osservazioni e delle modifiche progettuali presentate. Con il quarto motivo deduceva nuovamente la violazione dell’art. 11, comma 6, del d.P.R. 31/2017, anche in relazione alla mancanza di sottoscrizione degli atti. L’Amministrazione sosteneva l’ampia discrezionalità tecnica della valutazione paesaggistica e chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, i pareri della Commissione per il Paesaggio e gli ulteriori atti impugnati. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione basata sulla formula secondo cui il manufatto costituiva un “elemento intrusivo” era generica, apparente e tautologica. L’Amministrazione non aveva individuato le specifiche caratteristiche del contesto paesaggistico, i valori paesaggistici da proteggere, le caratteristiche dimensionali e materiali dell’opera, gli accorgimenti di mitigazione né il concreto nesso tra l’inserimento del manufatto e il pregiudizio all’assetto compositivo del luogo. Il giudice ha inoltre riscontrato una contraddittorietà istruttoria, poiché la relazione iniziale escludeva un’incidenza sull’identità figurativa del sistema paesistico e, senza adeguata spiegazione, aderiva poi al parere negativo della Commissione. L’ampia discrezionalità tecnico-valutativa in materia paesaggistica non esclude il sindacato sulla completezza dell’istruttoria, sulla logicità della motivazione e sull’assenza di arbitrarietà. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché l’accoglimento del vizio motivazionale e istruttorio assicurava al ricorrente la piena utilità. L’annullamento non ha esaurito il potere amministrativo: l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza mediante una valutazione completa e specifica della compatibilità o incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 142 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area del Parco Agricolo Sud Milano.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il procedimento di autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione concreta e adeguatamente motivata della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo generale di motivazione impone, soprattutto nell’esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa paesaggistica, l’esternazione dell’iter logico seguito e delle ragioni concrete del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata tra le norme dedotte per la contestazione del preavviso di rigetto e della considerazione delle osservazioni del privato; la relativa censura è stata assorbita.
art. 11, comma 6, d.P.R. 31/2017
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica; le relative censure sono state assorbite dopo l’accoglimento del motivo sul difetto di motivazione e istruttoria.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve indicare concretamente le caratteristiche del contesto paesaggistico, i valori tutelati, le caratteristiche dell’intervento e il nesso causale tra l’opera progettata e il pregiudizio arrecato al paesaggio; non è sufficiente una formula stereotipata o generica come quella di “elemento intrusivo”.
- La qualificazione di un’opera come elemento nuovo o intrusivo non costituisce, da sola, una motivazione sufficiente, poiché ogni nuova opera modifica necessariamente un contesto preesistente; l’Amministrazione deve spiegare perché quella specifica modificazione comprometta concretamente i valori paesaggistici protetti.
- La discrezionalità tecnico-valutativa dell’autorità paesaggistica non sottrae il provvedimento al sindacato giurisdizionale sulla completezza dell’istruttoria, sulla logicità della motivazione e sull’assenza di arbitrarietà, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- Quando l’istruttoria contiene una valutazione iniziale favorevole o non negativa e successivamente perviene a una conclusione opposta per adesione a un parere, l’Amministrazione deve spiegare le ragioni del mutamento valutativo e confrontarsi criticamente con gli elementi già acquisiti.
- L’annullamento di un diniego paesaggistico per difetto di motivazione e istruttoria non determina il rilascio dell’autorizzazione né esaurisce il potere amministrativo, ma impone il riesercizio del potere mediante una nuova e completa valutazione conforme ai criteri indicati dal giudice.
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