Circolare numero 148 del 12-08-2015
Requisiti di accoglimento delle proposte di accordo sui crediti contributivi dell’Istituto ex art. 182-ter L.F. Esclusione dell’obbligo di presentazione di garanzie in presenza di richiesta di dilazione. Esclusione dell’obbligo di presentazione della quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’A.d.R. per i crediti iscritti a ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sulla precedente disciplina della transazione sui crediti contributivi, modificando la circolare n. 38/2010 in base all’esperienza applicativa delle sedi. In particolare, chiarisce che la proposta di accordo con pagamento dilazionato non deve necessariamente essere accompagnata da fideiussioni o garanzie reali, salvo il caso in cui anche gli altri creditori siano garantiti. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di allegare la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’Agente della riscossione per i crediti iscritti a ruolo. Le nuove indicazioni valgono anche per le domande già presentate ma non ancora decise.
Modifica della disciplina sulla transazione dei crediti contributivi INPS ex art. 182-ter L.F.: niente garanzie obbligatorie per la dilazione e niente quietanza degli aggi
Modifiche alla disciplina della transazione sui crediti contributivi
La circolare interviene sulla disciplina della transazione dei crediti contributivi dell’Istituto, già regolata dalla circolare n. 38/2010 in attuazione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare e del decreto ministeriale del 4 agosto 2009. L’esperienza applicativa maturata presso le sedi ha evidenziato la necessità di correggere alcune previsioni ritenute ostative alla conclusione degli accordi.
Le nuove indicazioni si applicano anche alle domande già presentate e non ancora definite dalle strutture competenti.
Esclusione dell’obbligo di garanzie per la dilazione di pagamento
La principale modifica riguarda la proposta di accordo transattivo con pagamento dilazionato. Viene superata la previsione della circolare n. 38/2010 che imponeva, per l’accoglimento della dilazione, la presentazione di una "apposita fideiussione o garanzia reale" per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione.
La circolare chiarisce che la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non deve essere necessariamente corredata da garanzie. La scelta è giustificata dall’esigenza di favorire la definizione bonaria delle pendenze debitorie e di consentire all’impresa, in presenza di concordato o ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato.
Coerenza con la disciplina generale delle rateizzazioni
La rettifica viene collegata anche alla disciplina generale delle rateizzazioni dell’Istituto, successivamente definita con la circolare n. 108/2013. In tale ambito, infatti, le aziende non sono obbligate a prestare garanzie per ottenere la rateizzazione dei propri debiti, nemmeno nel caso di dilazione breve per i debiti maturati nel corso di una dilazione principale.
Limiti e condizioni da rispettare
Pur venendo meno l’obbligo generalizzato di garanzia, la circolare precisa alcuni limiti importanti:
- le Direzioni Regionali e le sedi territoriali devono vigilare sul rispetto puntuale degli impegni assunti dalle aziende debitrici;
- in caso di inadempimento, deve essere richiesto al Tribunale territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 186 L.F.;
- le condizioni di pagamento offerte all’INPS, sia per i crediti privilegiati sia per quelli chirografari, non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori;
- se il pagamento verso altri creditori è assistito da garanzie, anche la proposta all’INPS deve essere garantita per un valore almeno equivalente, in applicazione del principio di parità di trattamento e dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale richiamato.
Eliminazione dell’obbligo di quietanza degli aggi dovuti all’A.d.R.
La circolare elimina anche un altro adempimento previsto dalla circolare n. 38/2010: non è più necessario allegare alla proposta di transazione la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’Agente della riscossione per i crediti iscritti a ruolo.
Il motivo è che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’A.d.R. a seguito della falcidia operata dall’Istituto e che lo stesso Agente della riscossione può concedere la rateizzazione di tale somma; di conseguenza, la quietanza non è più richiesta.
Effetti operativi
Nel complesso, la circolare mira a rendere più agevole l’utilizzo della transazione sui crediti contributivi, eliminando adempimenti ritenuti eccessivamente gravosi e non coerenti con il sistema generale delle dilazioni. Restano fermi il controllo sull’adempimento delle obbligazioni assunte e il rispetto del principio che la proposta rivolta all’INPS non possa essere meno favorevole di quella riservata agli altri creditori.
Punti principali
Esclusione delle garanzie per le proposte con dilazione
Viene rettificata la circolare n. 38/2010: la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con pagamento dilazionato non richiede più, in via generale, la presentazione di fideiussione o garanzia reale. La modifica è motivata dal fatto che l’obbligo di garanzia ha spesso impedito la definizione bonaria delle pendenze, rendendo onerosa o impraticabile la transazione.
Coordinamento con la disciplina generale delle rateizzazioni
La nuova impostazione viene ritenuta coerente con la disciplina generale delle rateizzazioni adottata dall’Istituto con la circolare n. 108/2013, che non prevede l’obbligo di garanzie per ottenere la dilazione dei debiti, neppure nella rateizzazione breve.
Obbligo di vigilanza e possibile risoluzione dell’accordo
Le Direzioni Regionali e le sedi territoriali devono monitorare con attenzione il puntuale rispetto degli impegni assunti dalle aziende debitrici. In caso di inadempimento, dovrà essere richiesta al Tribunale territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 186 L.F.
Parità di trattamento rispetto agli altri creditori
Le condizioni offerte all’INPS, sia per i crediti privilegiati sia per quelli chirografari, non possono essere peggiori di quelle previste per gli altri creditori. Se il pagamento verso altri creditori è garantito, anche la proposta rivolta all’INPS deve essere assistita da garanzie di valore almeno equivalente, in coerenza con l’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale richiamato.
Eliminazione dell’obbligo di quietanza degli aggi all’A.d.R.
È annullato anche il punto della circolare n. 38/2010 che imponeva di allegare alla proposta la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’Agente della riscossione per i crediti iscritti a ruolo. Poiché l’importo degli aggi viene rideterminato dall’A.d.R. dopo la falcidia e può essere anch’esso rateizzato, tale documento non deve più essere presentato.
Applicazione alle istanze pendenti
Le modifiche introdotte hanno effetto anche sulle domande già presentate ma non ancora definite dalle strutture competenti, oltre che sulle future istanze.
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