Circolare numero 146 del 06-08-2015
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti con riferimento all’anno 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui le aziende di trasporto pubblico locale possono recuperare gli importi anticipati per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2011. Il recupero avviene tramite UniEmens con il codice causale "L215" e richiede preventivamente l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", subordinato alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC on-line. In caso di esito negativo della verifica, si applicano le regole di compensazione previste dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013. Le istruzioni contabili rinviano alle circolari INPS n. 22/2008 e n. 55/2009.
Recupero importi anticipati per integrazioni indennità di malattia anno 2011 per aziende di trasporto pubblico locale
Recupero degli importi anticipati per integrazioni delle indennità di malattia 2011 nel trasporto pubblico locale
La circolare fornisce le istruzioni operative per consentire alle aziende di trasporto pubblico locale di recuperare gli importi anticipati a titolo di integrazione delle indennità di malattia riferite all’anno 2011. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo che ha progressivamente ricondotto il trattamento di malattia dei lavoratori del settore ai criteri ordinari dell’industria, salvo la possibilità di riconoscere trattamenti aggiuntivi tramite contrattazione collettiva e successivi interventi di copertura finanziaria.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 ha abrogato, con decorrenza 1 gennaio 2005, l’allegato B del R.D. n. 148/1931, che prevedeva a carico dell’INPS trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Da quella data, a tali lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per la generalità dei lavoratori del settore industria. La stessa disciplina consente che trattamenti aggiuntivi possano essere definiti dalla contrattazione collettiva di categoria.
Successivamente, l’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 ha stabilito che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, in attuazione della legge n. 311/2004, siano finanziati con le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale. La quantificazione di tali oneri e la definizione dei criteri di riparto delle risorse sono state demandate a un decreto interministeriale Lavoro–Infrastrutture e trasporti.
Decreto 16 febbraio 2015 e copertura degli oneri per il 2011
Per l’anno 2011, il maggior onere derivante dagli accordi nazionali è stato quantificato dal Decreto 16 febbraio 2015, richiamato come allegato 1 della circolare. Il decreto ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende delle somme spettanti, secondo i criteri e la ripartizione contenuti nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento.
Il decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 sulla pubblicità legale. A completamento della divulgazione, la Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2015 ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale.
Recupero delle somme tramite UniEmens
La circolare chiarisce che le aziende di trasporto interessate possono recuperare gli importi anticipati per le integrazioni delle indennità di malattia relative al 2011. Per tale recupero deve essere utilizzato il codice causale "L215", da valorizzare nell’Elemento del flusso UniEmens indicato nel testo della circolare.
Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari e devono essere effettuate con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Il richiamo alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, conferma il termine operativo da osservare.
Codice di autorizzazione 4H e controllo della regolarità contributiva
Propedeuticamente al conguaglio, le Sedi devono attribuire il codice di autorizzazione "4H", definito come "azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia". Tale attribuzione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità contributiva richiesto dal Decreto 16 febbraio 2015, che individua nel DURC la prova della regolarità.
Le strutture territoriali competenti, ai fini dell’attribuzione del codice "4H", devono quindi accedere con le utenze in loro possesso alla procedura "Durc on-line" per verificare la posizione contributiva delle aziende destinatarie del beneficio.
Effetti dell’eventuale esito negativo del DURC
Qualora la verifica di regolarità abbia esito negativo, si applica la disciplina richiamata dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, che rinvia al comma 3 del medesimo articolo. In tale ipotesi, la somma dovuta viene ridotta trattenendo l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC, così da coprire l’irregolarità attestata.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme conguagliate, la circolare non introduce nuove modalità ma rinvia alle istruzioni già impartite con le circolari INPS n. 22 del 22 febbraio 2008 e n. 55 dell’8 aprile 2009. Pertanto, la gestione contabile del recupero deve avvenire secondo i criteri già previsti in tali precedenti documenti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’evoluzione normativa che, dal 1 gennaio 2005, ha abolito i trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi previsti per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, equiparandoli al trattamento previdenziale di malattia della generalità dei lavoratori del settore industria. La stessa normativa consente però la definizione, tramite contrattazione collettiva di categoria, di trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli INPS. Per coprire i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali, la legge n. 266/2005 prevede un finanziamento con somme residue destinate al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, mentre la quantificazione degli oneri e i criteri di riparto sono stati demandati a un decreto interministeriale.
Decreto 16 febbraio 2015 e oneri 2011
Per l’anno 2011, il maggior onere derivante dagli accordi nazionali è stato quantificato dal Decreto 16 febbraio 2015, che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti secondo i criteri e la ripartizione contenuti nel prospetto allegato al decreto. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, con avviso di pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2015.
Modalità di recupero tramite UniEmens
Le aziende destinatarie del beneficio possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative al 2011 utilizzando il codice causale "L215" nell’Elemento del flusso UniEmens indicato dalla circolare. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Attribuzione del codice di autorizzazione 4H e verifica DURC
Prima del conguaglio è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia. Le Sedi competenti devono verificare la regolarità contributiva delle aziende accedendo alla procedura "Durc on-line". L’erogazione del beneficio, infatti, è subordinata al possesso del DURC, come previsto dal Decreto 16 febbraio 2015.
Esito negativo della verifica di regolarità
Se la verifica di regolarità contributiva dà esito negativo, trova applicazione l’art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, richiamato dal comma 8-bis del medesimo articolo. In tal caso, dalla somma dovuta viene trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza risultante dal DURC, al fine di coprire l’irregolarità attestata.
Istruzioni contabili
La rilevazione contabile delle somme conguagliate deve essere effettuata secondo le istruzioni già fornite dalle circolari INPS n. 22 del 22 febbraio 2008 e n. 55 dell’8 aprile 2009.
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