Circolare numero 149 del 12-08-2015
Premessa 1. Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio 2. Modalità di acquisto 3. Misura del voucher 4. Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio 5. Il ruolo del concessionario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le prime indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro accessorio dopo l’abrogazione e sostituzione degli articoli 70-73 del d.lgs. n. 276/2003. Vengono chiariti i nuovi limiti economici per i prestatori, le regole speciali per agricoltura e percettori di integrazioni al reddito, le modalità di acquisto dei voucher per imprenditori e professionisti, il valore nominale del buono, l’obbligo di comunicazione preventiva e il ruolo del concessionario. Sono inoltre indicate disposizioni transitorie per i buoni già richiesti o acquistati, nonché una deroga temporanea per i voucher baby-sitting.
Nuova disciplina del lavoro accessorio (voucher) introdotta dal d.lgs. n. 81/2015
Nuova disciplina del lavoro accessorio e dei voucher
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sulla riforma del lavoro accessorio introdotta dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003. L’intervento normativo mira a consentire il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, rafforzando la tracciabilità dei buoni lavoro e introducendo nuovi vincoli su limiti economici, acquisto dei voucher e obblighi comunicativi.
Limiti economici delle prestazioni
Il primo profilo chiarito riguarda i limiti di compenso. La nuova disciplina innalza il tetto complessivo percepibile dal prestatore da 5.000 a 7.000 euro annui, riferiti alla totalità dei committenti e calcolati su anno civile, dal 1 gennaio al 31 dicembre, con importo lordo pari a 9.333 euro. Il limite è annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Resta invece immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista. Per l’anno 2015, in base alla circolare INPS n. 77 del 16 aprile 2015 richiamata nel testo, tale limite rivalutato è pari a 2.020 euro, corrispondenti a 2.693 euro lordi.
Applicazione in agricoltura
La circolare precisa che le disposizioni del comma 1 dell’art. 48 si applicano anche all’agricoltura. In particolare, sono ammesse:
- le attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di attività agricole stagionali svolte da pensionati;
- le stesse attività svolte da giovani con meno di 25 anni, se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- le attività svolte in qualunque periodo dell’anno da giovani iscritti a un ciclo di studi universitari.
Sono inoltre ammesse le attività agricole svolte a favore dei soggetti indicati dall’art. 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tuttavia, tali attività non possono essere rese da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito
Un altro aspetto rilevante è la conferma, resa strutturale, della possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Per tali soggetti il limite complessivo annuo è di 3.000 euro, pari a 4.000 euro lordi, anch’esso rivalutabile annualmente sulla base dell’indice ISTAT.
La circolare chiarisce che, per l’anno in corso, il limite dei 3.000 euro deve intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio 2015 al 24 giugno 2015, cioè fino al giorno precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 81.
Modalità di acquisto dei voucher
L’art. 49, comma 1, introduce una modifica di rilievo per i committenti imprenditori e per i liberi professionisti, che devono acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche. La circolare indica i canali disponibili:
- procedura telematica INPS, tramite il cosiddetto voucher telematico;
- tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT e servizio internet banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
Per i committenti non imprenditori o non professionisti resta invece possibile anche l’acquisto presso gli uffici postali, oltre che tramite i canali sopra indicati.
Viene inoltre precisato che non è possibile acquistare buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, salvo i buoni relativi al servizio di baby-sitting, e comunque solo fino al 31 dicembre 2015. Per questa fattispecie la circolare rinvia alla circolare INPS n. 169 del 16 dicembre 2014, che prevede la consegna alle madri richiedenti di buoni esclusivamente cartacei.
Valore del voucher
In attesa del decreto previsto dall’art. 49, comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Per il settore agricolo, invece, il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di lavoro subordinato individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Obbligo di comunicazione preventiva
L’art. 49, comma 3, introduce anche l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione. La comunicazione deve avvenire con modalità telematiche, comprese SMS o posta elettronica, e deve riferirsi a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
La circolare segnala tuttavia che, con nota ministeriale n. 3337 del 25 giugno 2015, è stato chiarito che, nelle more degli approfondimenti e dell’attivazione delle procedure telematiche, la comunicazione continuerà a essere effettuata secondo le procedure attualmente vigenti.
Ruolo del concessionario e disciplina transitoria
I commi 4, 5 e 7 dell’art. 49 disciplinano il ruolo del concessionario del servizio, che:
- eroga al prestatore il compenso, esente da imposizione fiscale;
- versa i contributi previdenziali all’INPS nella misura del 13% del valore nominale del buono;
- versa i contributi all’INAIL nella misura del 7% del valore nominale del buono;
- trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.
La circolare precisa che un futuro decreto del Ministero del lavoro dovrà individuare il concessionario del servizio e regolare le modalità di versamento dei contributi e delle coperture assicurative e previdenziali. Nelle more, i concessionari sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli artt. 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 276/2003.
Infine, l’art. 49, comma 8, stabilisce che fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015. La circolare aggiunge che sono salve anche le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e accredito di buoni cartacei effettuate, in parziale difformità dalla nuova disciplina, da committenti imprenditori o professionisti fino alla data di pubblicazione della circolare stessa.
Punti principali
Nuovi limiti economici del lavoro accessorio
Il compenso massimo percepibile dal prestatore passa da 5.000 a 7.000 euro annui complessivi per tutti i committenti, con limite lordo di 9.333 euro, rivalutabile annualmente. Resta invariato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese verso il singolo committente imprenditore o professionista; per il 2015 il limite rivalutato è indicato in 2.020 euro lordi 2.693.
Applicazione in agricoltura
Le regole generali si applicano anche al settore agricolo per attività stagionali rese da pensionati e da giovani sotto i 25 anni iscritti a un ciclo di studi, compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure in qualsiasi periodo dell’anno se iscritti all’università. Sono inoltre ammesse le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, ma non da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito
È confermata e resa strutturale la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui lordi 4.000, rivalutabili ISTAT. Per l’anno in corso tale limite comprende anche le prestazioni già rese dal 1 gennaio 2015 al 24 giugno 2015.
Acquisto telematico dei voucher per imprenditori e professionisti
Per committenti imprenditori e liberi professionisti l’acquisto dei buoni è consentito esclusivamente con modalità telematiche. I canali indicati sono la procedura INPS (voucher telematico), i tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT tramite internet banking Intesa Sanpaolo e le banche popolari abilitate. I committenti non imprenditori o non professionisti possono continuare ad acquistare i buoni anche presso gli uffici postali.
Valore nominale del buono e disciplina transitoria
In attesa del decreto ministeriale previsto dall’art. 49, comma 1, il valore nominale del voucher è fissato in 10 euro, salvo il settore agricolo, per il quale coincide con la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo. Restano escluse le sedi INPS per l’acquisto di buoni cartacei, salvo quelli relativi al servizio baby-sitting fino al 31 dicembre 2015.
Comunicazione preventiva della prestazione
Prima dell’inizio della prestazione il committente deve comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche anche via sms o e-mail, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione, per un arco temporale non superiore a trenta giorni. In via transitoria, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la comunicazione continua a essere effettuata secondo le procedure attuali in attesa dell’attivazione delle nuove modalità telematiche.
Ruolo del concessionario e regime transitorio
Il concessionario eroga il compenso al prestatore esente da imposizione fiscale, versa i contributi previdenziali all’INPS nella misura del 13% del valore nominale del buono e all’INAIL nella misura del 7%, e trattiene l’importo autorizzato a titolo di rimborso spese. In attesa del decreto ministeriale che dovrà individuare il concessionario e disciplinare i versamenti, sono considerati concessionari l’INPS e le agenzie per il lavoro indicate dal d.lgs. n. 276/2003. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, e sono fatti salvi gli eventuali acquisti, attivazioni e accrediti di buoni cartacei già effettuati in difformità dalla nuova circolare da parte di imprenditori o professionisti.
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