Circolare numero 145 del 06-08-2015
Premessa Rimborso in base a quanto stabilito dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009 Recupero in base a quanto stabilito dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 987/2009: disposizioni di carattere generale Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito dall’art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni percepite indebitamente Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito dall’art. 73 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni in denaro erogate a titolo provvisorio Istruzioni operative sulle modalità di gestione dei recuperi e dei rimborsi Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative e contabili per i rimborsi e i recuperi, tramite compensazione, delle prestazioni familiari erogate in ambito di coordinamento comunitario. Vengono distinti i casi ex artt. 58, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 987/2009, precisando quando la prestazione è rimborsabile tra Istituzioni, come attivare la compensazione, quali formulari Paper SED utilizzare e quali termini rispettare. Sono inoltre forniti aggiornamenti gestionali e contabili, con l’istituzione di nuovi conti e collezioni nella procedura "Pagamenti Vari", nonché indicazioni sul monitoraggio dei flussi con l’estero.
Chiarimenti su rimborsi e recuperi mediante compensazione delle prestazioni familiari in regime UE
Rimborsi e recuperi delle prestazioni familiari in regime UE
La circolare fornisce indicazioni applicative, operative e contabili per la gestione dei rimborsi e dei recuperi delle prestazioni familiari nell’ambito del coordinamento comunitario di sicurezza sociale. Il documento si concentra in particolare sugli articoli 58, 71, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 987/2009, chiarendo quando si applica il rimborso tra Istituzioni, quando opera la compensazione per indebiti e come vanno gestiti i casi di prestazioni erogate in via provvisoria.
Richiamo della normativa e del contesto applicativo
La circolare si inserisce nel quadro delle precedenti istruzioni INPS in materia di regolamenti comunitari, richiamando le circolari già emanate su coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, recupero di prestazioni indebitamente erogate, prestazioni familiari, applicazione della normativa a Svizzera e Stati SEE, nonché la precedente disciplina sulla proroga del periodo transitorio. L’obiettivo dichiarato è fornire chiarimenti specifici sulle disposizioni relative a rimborsi e recuperi mediante compensazione delle prestazioni familiari in regime UE.
Rimborso ex art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009
La circolare precisa che i rimborsi in materia di prestazioni familiari avvengono esclusivamente tra Istituzioni e solo nei casi previsti dall’art. 58 del regolamento di applicazione. La fattispecie riguarda i casi in cui il diritto ai trattamenti di famiglia nasce in relazione all’esercizio di un’attività lavorativa o alla percezione di prestazioni equiparate allo svolgimento di attività lavorativa, come definite dalla Decisione F1 del 12 giugno 2009.
L’art. 58 disciplina l’ipotesi in cui il luogo di residenza dei figli non consenta di stabilire l’ordine di priorità. In tale situazione:
- ciascuno Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo anche i figli non residenti nel proprio territorio;
- se si applica l’art. 68, par. 1, lett. b), punto i), lo Stato la cui legislazione prevede l’importo più elevato eroga l’intero importo;
- l’altro Stato rimborsa la metà di tale importo, entro il limite della prestazione prevista dalla propria legislazione.
Quando una Struttura territoriale riceve una richiesta di rimborso da un’Istituzione estera, deve:
- verificare il merito della richiesta;
- inviare, se necessario, i formulari Paper SED per ottenere chiarimenti;
- calcolare l’importo teorico totale che sarebbe spettato in Italia, che costituisce il limite massimo rimborsabile;
- rimborsare metà dell’importo erogato all’interessato dall’Istituzione richiedente, nei limiti della somma totale spettante in Italia.
Se, viceversa, l’Italia vanta il diritto al rimborso, deve chiedere allo Stato estero la restituzione della metà delle somme erogate, operando nel più breve tempo possibile.
Recupero generale e recupero ex art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009
Per i recuperi la circolare richiama anzitutto l’art. 71, che pone come criterio prioritario la compensazione. Il recupero dei crediti deve avvenire, ove possibile, mediante compensazione:
- tra le istituzioni degli Stati membri interessati;
- oppure nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.
Solo se la compensazione non è possibile, in tutto o in parte, si applicano le ulteriori procedure previste dagli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.
Nell’ambito delle prestazioni familiari, i recuperi mediante compensazione sono ricondotti soprattutto all’art. 72, che disciplina il recupero di prestazioni erogate indebitamente. La circolare evidenzia che tale fattispecie può verificarsi, ad esempio, quando l’interessato non comunica correttamente dati familiari, lavorativi o reddituali, impedendo l’applicazione corretta delle regole di priorità dell’art. 68 del regolamento (CE) n. 883/2004. Un caso tipico è quello del genitore che si trasferisce per lavoro in altro Stato membro con i figli, senza comunicare il mutamento, mentre nello Stato originario continua a essere erogata la prestazione all’altro genitore.
Se una richiesta estera di recupero ex art. 72 perviene all’Italia, la Struttura territoriale deve:
- valutare il merito della richiesta;
- richiedere, se occorre, chiarimenti con i formulari Paper SED della serie F o R;
- verificare la possibilità di compensazione sugli arretrati o sui pagamenti in corso dovuti all’interessato.
Dopo la compensazione, e in assenza di contestazioni, oppure decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di recupero da parte dell’interessato, la Struttura territoriale deve comunicare l’esito all’Istituzione richiedente e trasferire le somme recuperate. Se il recupero è parziale, va versato l’importo comunque disponibile previa comunicazione allo Stato richiedente; se non è possibile alcun recupero, la circostanza deve essere comunicata tempestivamente.
Quando invece è l’Italia a essere creditrice, deve inviare la richiesta di recupero allo Stato estero nel più breve tempo possibile. Per questa fattispecie sono previsti i formulari F001 e F014 per la richiesta e F002 e F015 per la risposta; è ammesso anche l’uso dei Paper SED della serie R, nonché, nel periodo transitorio, la lettera motivata di richiesta. Le Linee Guida per la compilazione sono indicate negli allegati 1 e 2.
Recupero ex art. 73 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni provvisorie
La circolare richiama il considerando n. 10 del regolamento (CE) n. 987/2009, che giustifica l’affiliazione provvisoria alla legislazione di sicurezza sociale al fine di garantire la tutela della persona durante gli scambi tra Istituzioni.
In base all’art. 60, par. 3, quando l’Istituzione a cui è stata presentata la domanda ritiene applicabile la propria legislazione, ma non in via prioritaria, adotta una decisione provvisoria sulle regole di priorità e trasmette la domanda all’Istituzione dell’altro Stato, informando il richiedente. L’Istituzione destinataria può prendere posizione entro due mesi. Se non si raggiunge un accordo entro tale termine, la questione può essere sottoposta alla Commissione Amministrativa, che tenta la conciliazione nei successivi sei mesi. Durante questo periodo, l’interessato fruisce provvisoriamente delle prestazioni dell’Istituzione del luogo di residenza dei figli o, se la residenza non è individuabile con precisione tra i due Stati, dell’Istituzione presso cui la domanda è stata presentata.
L’art. 73 prevede che, in caso di erogazione provvisoria, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’Istituzione debitrice, l’Istituzione che ha anticipato le somme possa chiederne il recupero all’Istituzione competente, allegando un giustificativo dell’importo erogato. Il recupero avviene mediante trattenuta sugli importi arretrati o sui pagamenti correnti dovuti all’interessato.
Se una richiesta estera di recupero ex art. 73 arriva all’Italia, le Strutture territoriali devono seguire le stesse fasi operative previste per l’art. 72: valutazione del merito, eventuale richiesta di chiarimenti tramite Paper SED della serie F o R, verifica della capienza sugli importi dovuti e compensazione. Dopo la compensazione, in assenza di contestazione o trascorsi 90 giorni dalla comunicazione al beneficiario, la Struttura territoriale informa l’Istituzione richiedente e trasferisce le somme recuperate. Se il recupero è parziale, trasmette l’importo disponibile; se non è possibile alcun recupero, lo comunica tempestivamente.
Se l’Italia è creditrice, la richiesta di recupero allo Stato estero deve essere inviata entro tre mesi dalla data finale di individuazione dell’Istituzione competente debitrice. Per questa fattispecie si utilizzano i formulari F012 e F013; è consentito anche l’uso della serie R e, nel periodo transitorio, della lettera motivata di richiesta. Anche in questo caso sono richiamate le Linee Guida degli allegati 1 e 2.
Modalità operative di gestione di rimborsi e recuperi
La circolare distingue nettamente tra recuperi e rimborsi.
Per i recuperi:
- la compensazione degli indebiti esteri deve avvenire solo sulle prestazioni in pagamento diretto;
- va utilizzata la funzione di recupero indebiti già presente nelle procedure di liquidazione;
- se gli importi arretrati o correnti consentono la copertura integrale, il riversamento verso l’Istituzione estera avviene in un’unica soluzione;
- se gli importi sono insufficienti, il riversamento avviene con cadenza semestrale fino all’estinzione del debito;
- se non è possibile procedere alla compensazione, la Struttura territoriale deve informare tempestivamente l’Istituzione estera interessata.
Per i rimborsi:
- le Strutture territoriali devono versare le somme richieste dall’Istituzione estera senza operare alcuna compensazione o recupero nei confronti dell’interessato;
- il pagamento deve essere effettuato mediante la procedura "Pagamenti Vari".
La circolare prevede inoltre un monitoraggio dei flussi monetari con l’estero: i direttori delle Strutture territoriali coinvolte devono segnalare, tramite messaggio Hermes, le somme in entrata e in uscita alla Direzione Regionale competente e alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.
Collezioni operative nella procedura "Pagamenti Vari"
Per la gestione dei pagamenti sono indicate specifiche collezioni da creare nella procedura "Pagamenti Vari":
- ZONAEREANF72 per i pagamenti relativi a recuperi ANF ex art. 72;
- ZONAEREANF73 per i pagamenti relativi a recuperi ANF ex art. 73;
- ZONAERIANF58 per i pagamenti relativi a rimborsi ANF ex art. 58;
- ZONAEREAF72 per i pagamenti relativi a recuperi Assegni familiari ex art. 72;
- ZONAEREAF73 per i pagamenti relativi a recuperi Assegni familiari ex art. 73;
- ZONAERIAF58 per i pagamenti relativi a rimborsi Assegni familiari ex art. 58.
La procedura richiede l’accesso ai pannelli di acquisizione del pagamento, l’indicazione dell’importo, la selezione della modalità di pagamento, l’inserimento del CAB dell’ufficio pagatore estero, la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio contabilità di sede.
Istruzioni contabili
La circolare istituisce una serie di conti nuovi per la rilevazione contabile dei rimborsi e dei recuperi, distinti per fattispecie e per gestione contabile.
Per i rimborsi ex art. 58:
- sono previsti conti per la rilevazione dell’onere verso le istituzioni estere nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, evidenza contabile PTD, e nella Gestione dei parasubordinati, evidenza contabile PAR;
- sono inoltre istituiti conti di debito specifici per ciascun Paese estero, inclusi Stati UE, Svizzera e Stati SEE.
La registrazione avviene con scritture del tipo:
- PTD30102/PTD30103 a PTR101…
- oppure PAR30102 a PAR101…
Il pagamento delle somme allo Stato estero avviene con imputazione in Dare dei conti di debito istituiti.
Per i recuperi ex art. 58, il credito verso lo Stato estero e il recupero delle somme sono rilevati con scritture in PD del tipo:
- PTR001.. a PTD24102/PTD24103
- oppure PAR001.. a PAR24102
Sono istituiti conti di credito specifici per ciascun Paese estero e conti comuni validi per tutti gli Stati esteri coinvolti.
Per i recuperi ex art. 72, l’accredito agli enti esteri delle prestazioni familiari recuperate per loro conto è rilevato con nuovi conti della serie GPZ25.. per il recupero tramite trattenuta sulle prestazioni arretrate o correnti. Per l’accreditamento agli enti esteri e il relativo debito si utilizzano anche:
- GPZ35200;
- GPZ11.., distinti per Stato estero.
Il riversamento ai Paesi esteri delle somme recuperate deve avvenire con la procedura "Pagamenti vari" e con le collezioni ZONAEREANF72 e ZONAEREAF72, mediante scritture contabili specifiche.
Per l’art. 73, la circolare conferma le medesime istruzioni contabili previste per l’art. 72, con la sola variante dell’utilizzo delle collezioni ZONAEREANF73 e ZONAEREAF73 nei casi di rimborso allo Stato estero delle prestazioni recuperate per suo conto.
Infine, viene precisato che, ove siano state effettuate precedenti imputazioni contabili provvisorie, occorre procedere allo storno ai nuovi conti istituiti.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare fornisce chiarimenti specifici sui rimborsi e sui recuperi, mediante compensazione, delle prestazioni familiari in regime UE. Richiama le precedenti circolari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e segnala che i rimborsi in materia di prestazioni familiari avvengono solo tra Istituzioni, nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria.
Rimborso ex art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009
Il rimborso riguarda i casi in cui il diritto ai trattamenti di famiglia sorge in relazione a un’attività lavorativa o a prestazioni equiparate. In tali ipotesi, se il luogo di residenza dei figli non consente di determinare l’ordine di priorità, ciascuno Stato calcola l’importo includendo anche i figli non residenti; lo Stato con prestazioni più elevate eroga l’intero importo, mentre l’altro rimborsa la metà, entro il limite della prestazione prevista dalla propria legislazione. Le Strutture territoriali, ricevuta una richiesta estera, devono verificarne il merito, eventualmente chiedere chiarimenti tramite Paper SED, calcolare l’importo teorico spettante in Italia quale tetto massimo rimborsabile e restituire metà dell’importo erogato all’interessato. Se è l’Italia a vantare il credito, va richiesta allo Stato estero la restituzione della metà delle somme erogate.
Recupero generale ex art. 71 e recupero ex art. 72
L’art. 71 stabilisce il principio di priorità della compensazione: il recupero dei crediti avviene, ove possibile, mediante compensazione con le prestazioni spettanti alla persona interessata o tra Istituzioni; solo se ciò non è possibile si applicano le ulteriori procedure previste dal regolamento di applicazione. Per i trattamenti di famiglia, il recupero ex art. 72 riguarda le prestazioni indebitamente erogate e può ricorrere, ad esempio, nei casi di mancata comunicazione di dati familiari, lavorativi o reddituali che impediscono l’applicazione corretta delle regole di priorità dell’art. 68 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Recupero ex art. 72: flusso operativo e termini
Se una richiesta estera di recupero ex art. 72 arriva all’Italia, le Strutture territoriali devono valutarne il merito, chiedere chiarimenti se necessario, verificare la capienza su arretrati o pagamenti in corso e procedere alla compensazione. Dopo la compensazione, in assenza di contestazioni o decorso il termine per i ricorsi amministrativi di 90 giorni dalla comunicazione al beneficiario, l’importo recuperato va trasferito allo Stato richiedente. Se il recupero è solo parziale, si invia quanto disponibile; se non è possibile alcun recupero, la circostanza va comunicata tempestivamente. Se invece l’Italia è creditrice, la richiesta di recupero allo Stato estero va inviata nel più breve tempo possibile.
Recupero ex art. 73: prestazioni provvisorie
L’art. 73 disciplina il recupero delle prestazioni erogate a titolo provvisorio, che intervengono nei casi di incertezza sulla legislazione applicabile e sulle regole di priorità. Se le Istituzioni non raggiungono un accordo, la questione può essere sottoposta alla Commissione Amministrativa e, nel frattempo, l’interessato percepisce provvisoriamente le prestazioni. Entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dell’Istituzione debitrice, l’Istituzione che ha pagato provvisoriamente può chiedere il recupero delle somme, mediante trattenuta sugli arretrati o sui pagamenti correnti.
Formulari Paper SED e periodo transitorio
Per i rimborsi ex art. 58 sono indicati i formulari della serie F per richiesta e risposta; per i recuperi ex art. 72 sono previsti formulari della serie F, con possibilità di usare anche la serie R; per l’art. 73 si usano i formulari F012 e F013, con possibilità di ricorrere anche alla serie R. Nel periodo transitorio richiamato dall’art. 95, par. 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, richieste e risposte possono essere formulate anche con lettera motivata. Sono richiamate le Linee Guida per la compilazione negli allegati 1 e 2.
Istruzioni operative e gestione dei pagamenti
Per i recuperi, la compensazione degli indebiti esteri va effettuata solo sulle prestazioni a pagamento diretto, utilizzando le funzioni di recupero già presenti nelle procedure di liquidazione. Se gli importi arretrati o correnti coprono integralmente la somma richiesta, il trasferimento avviene in un’unica soluzione; altrimenti, avviene con cadenza semestrale fino all’estinzione del debito. Per i rimborsi, le Strutture territoriali devono versare le somme senza compensare o recuperare nei confronti dell’interessato. Le somme sono gestite con specifiche collezioni della procedura "Pagamenti Vari", e i direttori delle Strutture devono segnalare i flussi in entrata e in uscita tramite messaggio Hermes alla Direzione Regionale e alla Direzione Centrale competente.
Istruzioni contabili e nuovi conti
La circolare istituisce nuovi conti per la rilevazione contabile dei rimborsi e dei recuperi relativi alle prestazioni familiari in applicazione del regolamento (CE) n. 987/2009. Sono previsti conti distinti per rimborsi ex art. 58, recuperi ex art. 72 e recuperi ex art. 73, nonché conti specifici per ciascuno Stato estero interessato. Per le imputazioni provvisorie già effettuate prima della pubblicazione della circolare è richiesto lo storno ai nuovi conti. L’elenco completo delle variazioni al piano dei conti è rinviato all’allegato 3.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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