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Circolare

Circolare numero 150 del 17-08-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 9 marzo 2015 tra INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. Vengono disciplinate modalità di riscossione, criteri di imputazione dei versamenti, costi del servizio, modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia, durata della convenzione e istruzioni operative-contabili con l’attribuzione del codice causale W430 e l’istituzione dei relativi conti.

Convenzione INPS-Confederazione Federterziario Confimea per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS - Federterziario Confimea per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, le regole di riversamento all’associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le istruzioni operative e contabili per le strutture dell’Istituto.

Presupposti e ambito della convenzione

La convenzione è stata stipulata il 9 marzo 2015 ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa opera ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 e riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.

La circolare precisa che la riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni, con le medesime modalità e periodicità. Tuttavia, tale collegamento operativo non modifica la natura volontaria del contributo associativo, per il quale l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva.

Modalità di riscossione e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, i contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di assistenza contrattuale viene attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori.

L’Istituto non effettua interventi diretti né controlli verso i datori di lavoro con riferimento al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS contenente contributi di assistenza contrattuale.

Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; dopo tale comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio di riscossione e senza riconoscere interessi o altri titoli. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione, per ciascun mese di elaborazione, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, indicando periodo contributivo e importo.

Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50 euro. È inoltre specificato che l’INPS è sollevato da responsabilità se il versamento dovesse avvenire oltre il termine concordato per difficoltà operative legate alle priorità istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una forte clausola di esonero di responsabilità per l’INPS. L’associazione riconosce espressamente che l’Istituto non risponde nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi o di chiunque altro per effetti derivanti dall’applicazione della convenzione.

In particolare, l’INPS è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi disposto da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate sulle somme oggetto della convenzione, ivi compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve rimborsare all’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e associazione. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione perde efficacia alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicare con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve anche comunicare tempestivamente, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta.

La sede della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese aderenti alla Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è attribuito il codice di nuova istituzione W430. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W430, che identifica i contributi di assistenza contrattuale della Confederazione.

I contributi esposti con tale codice vengono imputati al conto GPA25499. Contestualmente, per rilevare il debito verso la Confederazione, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35499 a GPA11499, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25499.

I saldi dei conti GPA25499 e GPA35499 devono sempre concordare. Per garantire tale concordanza, nonché quella tra contabilità e ripartizione delle denunce contributive ricevute via UNIEMENS, i conti GPA25499 e GPA35499 possono essere movimentati con codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una destinata alle imprese che hanno versato il contributo, una all’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Contabilizzazione delle somme e rendiconto finale

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11499; allo stesso conto devono essere addebitate le somme trattenute per il rimborso spese, in avere del conto GPA24042, e per l’imposta di bollo, se dovuta, in avere del conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11499 alla fine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla Confederazione un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Infine, l’allegato n. 2 riporta i conti di nuova istituzione GPA11499, GPA25499 e GPA35499.

Punti principali

Convenzione e ambito di applicazione

Il 9 marzo 2015 INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione riguarda i contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione e segue le modalità previste per i contributi obbligatori, pur mantenendo natura volontaria del contributo associativo.

Modalità di riscossione e imputazione dei versamenti

L’INPS riscuote i contributi insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. Nel flusso UNIEMENS sarà considerato versato a titolo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro; se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o di controllo verso i datori di lavoro per tali somme.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per ogni UNIEMENS è previsto un costo pari a 0,17 euro per contributi di assistenza contrattuale. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme e soglia minima

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche rendono disponibili i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. È esclusa responsabilità dell’INPS per ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione se richiesta.

Istruzioni operative nel flusso UNIEMENS

Alle imprese aderenti alla Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è attribuito il nuovo codice causale W430. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W430, con significato "Ass. Contr. Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.)", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni. I contributi esposti con tale codice vengono imputati al conto GPA25499; contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione con scrittura in partita doppia GPA35499 a GPA11499. I conti GPA25499 e GPA35499 devono sempre concordare e possono essere movimentati con codice documento 95 solo tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti contabili e rendicontazione

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità della sede e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11499, con addebito in avere dei conti GPA24042 per il rimborso spese e GPA25228 per l’imposta di bollo, se dovuta. L’eventuale saldo del conto GPA11499 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono inviare alla Confederazione un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti di nuova istituzione GPA11499, GPA25499 e GPA35499.

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