Sentenza n. 709/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 5 giugno 2024 n. 658.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 5 giugno 2024 n. 658, relativa all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 658 del 5 giugno 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il giudice ha rilevato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito della somma corrispondente alle annualità riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, il giudice può ordinare l'ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia applica il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato adempimento.
- L'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione coattiva della pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e prevedere contestualmente un termine successivo per l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
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