Cassazione Penale, Ordinanza n. 13944/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione limitato all'attenuante prevista dall'art. 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha confermato la precedente decisione di merito. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 627 c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l'attenuante fallimentare perché avrebbe dovuto parametrarne la sussistenza solo al valore dei beni sottratti alla garanzia dei creditori e perché non sarebbe stato considerato l'assenza di danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una rivalutazione di elementi fattuali già esaminati e disattesi in appello, prospettando inoltre una illogicità e contraddittorietà della motivazione non effettivamente sussistenti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
È invocato dalla difesa come norma violata nel giudizio di rinvio, ma la Corte ritiene inammissibili le censure perché sollecitano una nuova valutazione di fatti già scrutinati nel merito.
art. 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267
È l'attenuante fallimentare oggetto del rinvio disposto dalla Cassazione e poi nuovamente negata dalla Corte territoriale.
art. 616 c.p.p.
Viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione di illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando tende in realtà a contestare la ricostruzione storica della vicenda e l'apprezzamento degli elementi fattuali operati nella decisione impugnata.
- Nel giudizio di rinvio il sindacato deve restare nei limiti tracciati dalla pronuncia rescindente; tuttavia, in cassazione, la violazione di tali limiti non può essere prospettata mediante una mera rivalutazione del materiale fattuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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