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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28586/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/01/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo e il sequestro probatorio disposti nei confronti dell'indagato per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio connessi a fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente (difeso dall'avv. Interrante) deduceva: (i) violazione del principio di proporzionalità e calcolo errato del profitto da sequestrare (sequestro reale pari a €20.660, cioè il 2% di somme trasferite), sostenendo che non era accertato l'utile effettivamente conseguito e che il calcolo aveva incluso società non ricomprese nell'imputazione; (ii) invalidità del decreto di sequestro probatorio per mancata indicazione del reato presupposto del riciclaggio e insufficiente motivazione; (iii) illegittimità del sequestro del telefono cellulare per mancanza di pertinenzialità e per coinvolgimento di dati sensibili non attinenti alle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per doglianze non consentite, rilevando che la valutazione sulla proporzionalità e sul calcolo del sequestro rientra in apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione salvo violazione di legge o motivazione mancante/insussistente; il tribunale del riesame aveva motivato in modo adeguato la scelta prudenziale dell'importo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio non doveva necessariamente contenere la dettagliata individuazione del reato presupposto del riciclaggio: è sufficiente motivare la pertinenzialità degli oggetti sequestrati e la finalità probatoria, nel rispetto dei principî giurisprudenziali richiamati. Sul terzo motivo la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale all'esclusiva disponibilità di specifici dati e non ha contestato l'effettuazione della copia forense antecedente alla restituzione; pertanto la doglianza è infondata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-quater c.p.

    Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che nel decreto di sequestro probatorio non occorra la dettagliata indicazione del reato presupposto purché sia chiara la finalità probatoria e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto alle attività di sostituzione/trasferimento di denaro.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato nelle doglianze circa le norme sul sequestro; la Corte ha distinto valutazioni di merito (proporzionalità/calcolo del profitto) dalle questioni di legittimità sindacabili in cassazione.

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai limiti del sequestro; la Corte ha comunque ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione sulla quantificazione prudenziale del sequestro.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma collegata alle decisioni di riesame; la Corte ha sancito il limite del sindacato di merito in Cassazione salvo vizi di legge o motivazione radicale mancante.

  • art. 125 c.p.p.

    Dispositivo relativo al decreto di sequestro probatorio; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione, modulato in relazione alla natura del bene e alla finalità probatoria, senza pretendere sempre la precisa descrizione del delitto presupposto.

  • art. 253 c.p.p.

    Norma sulle modalità del sequestro probatorio; interpretata in combinato con la giurisprudenza come richiedente una motivazione specifica sulla pertinenzialità e finalità probatoria.

  • art. 355 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari reali; richiamata nelle doglianze sulla proporzionalità del sequestro, ma la Corte ha ritenuto che il riesame avesse dato sufficiente giustificazione.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Richiamato dall'appellante come criterio di deduzione di violazione; la Corte ha sottolineato i limiti delle doglianze deducibili in cassazione contro ordinanze cautelari quando si tratta di valutazioni di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008

    Principio che delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari ai soli casi di violazione di legge o di motivazione radicalmente carente.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018

    Richiama l'obbligo, anche per il decreto di sequestro probatorio, di una motivazione che dia conto della finalità probatoria perseguita, seppure in modo conciso.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023

    Specificazione sul requisito motivazionale del sequestro probatorio: il PM deve motivare la pertinenzialità rispetto al reato e la finalità investigativa, modulando l'obbligo in rapporto alla natura del bene e del fatto.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 40963 del 20/07/2017

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile contro conferme di sequestro probatorio di supporti informatici solo se dedotto l'interesse concreto all'esclusiva disponibilità dei dati; la Corte ha applicato tale criterio nel rigetto della doglianza sul cellulare.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio è limitato: sono sindacabili violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, non semplici apprezzamenti di merito sulla proporzionalità o sulla quantificazione del profitto.
  • Per il sequestro probatorio basta una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità probatoria e la pertinenzialità del bene rispetto alle attività di sostituzione/trasferimento tipiche del riciclaggio; non sempre occorre l'esposizione dettagliata del reato presupposto.
  • La quantificazione del profitto illecito sottoposto a sequestro può essere effettuata con criteri prudenziali e approssimativi se adeguatamente motivata dal giudice del riesame; censure che mirano alla valutazione quantitativa sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non collegate a un errore di diritto o a motivazione manifestamente insufficiente.
  • Il sequestro di dispositivi informatici è legittimo se finalizzato a copia forense e pertinenziale alle indagini; chi impugna deve indicare un interesse concreto e attuale all'esclusiva disponibilità di specifici dati o dimostrare l'omessa effettuazione della copia per ottenere tutela in Cassazione.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni di riesame occorre focalizzare i motivi su profili di diritto o su carenze motivazionali macroscopiche, corredando le deduzioni con elementi specifici e non generiche doglianze di merito.

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