Cassazione Penale, Sentenza n. 24764/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali per finalità terapeutiche ex art. 94 d.P.R. 309/1990, in favore di un condannato in espiazione di una lunga pena residua per reati in materia di stupefacenti, patrimonio, associazione mafiosa e armi. Il procuratore generale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avrebbe svolto una verifica autentica e sostanziale dei presupposti della misura, né avrebbe adeguatamente motivato sul corretto esercizio del potere discrezionale rispetto a soggetti in condizioni analoghe. In particolare, ha contestato l’effettività del percorso di revisione critica, ritenendolo solo iniziato, e ha osservato che non sarebbero stati sufficienti elementi come l’offerta di lavoro, il domicilio disponibile, la buona condotta carceraria e l’adesione a proposte di interesse del solo condannato. Ha inoltre rilevato una possibile contraddizione nella valutazione della tossicodipendenza, risalente al 2006, evidenziando che nelle relazioni non erano emersi segni fisici attuali di intossicazione o astinenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, per l’affidamento in prova per motivi terapeutici ex art. 94 d.P.R. 309/1990, occorrono un presupposto soggettivo, consistente nello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica, e un presupposto oggettivo, relativo ai limiti di pena e all’assenza di pregresse concessioni ostative. Ha inoltre ribadito che l’attualità della tossicodipendenza va valutata anche in presenza di sola dipendenza psichica e che il giudizio di idoneità del programma terapeutico non è vincolante per il giudice, dovendo essere coordinato con la pericolosità del condannato e con la capacità del trattamento di favorire un effettivo reinserimento sociale. Nel caso concreto, la motivazione del tribunale è stata ritenuta congrua perché basata su relazioni SerD, sul percorso trattamentale positivo, sulla partecipazione a proposte trattamentali, sulla buona condotta carceraria, sui permessi premio già fruiti e sulle concrete prospettive familiari e lavorative. Nessuna condanna alle spese è stata disposta nei confronti del ricorrente in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 309/1990
affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche
La misura richiede la verifica congiunta di un presupposto soggettivo di tossicodipendenza o alcooldipendenza certificata e di presupposti oggettivi legati ai limiti di pena e alle condizioni ostative; il giudizio sull’idoneità del programma terapeutico deve essere coordinato con pericolosità e reinserimento sociale.
art. 4-bis ord. pen.
La concessione della misura presuppone che la pena per i reati ostativi sia stata integralmente espiata.
art. 52 d.lgs. 196/2003
omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Indica l’obbligo di anonimizzazione dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 94, comma 1, d.P.R. 309/1990
deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica
La certificazione sanitaria pubblica del requisito soggettivo è condizione necessaria di ammissibilità dell’istanza.
art. 10, comma 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in L. 19 gennaio 2001, n. 4
Viene richiamata come fonte della disciplina che impone la certificazione pubblica dello stato di dipendenza.
Massime di principio
- L’affidamento in prova per finalità terapeutiche ex art. 94 d.P.R. 309/1990 presuppone cumulativamente uno stato attuale di tossicodipendenza o alcooldipendenza, certificato da struttura sanitaria pubblica, e condizioni oggettive di pena compatibili con la misura.
- L’attualità della tossicodipendenza non può essere esclusa solo perché il soggetto non assuma più sostanze da un certo tempo: occorre verificare se residuino dipendenza psichica, esigenze di mantenimento terapeutico o supporto psicologico.
- Il giudizio di idoneità del programma terapeutico predisposto dalla struttura sanitaria non vincola il giudice di sorveglianza, che deve valutare autonomamente anche pericolosità sociale e concreta capacità del programma di favorire il reinserimento.
- La motivazione sulla concessione dell’affidamento terapeutico è adeguata quando dà conto, in modo specifico, delle relazioni sanitarie aggiornate, del percorso trattamentale seguito, della condotta intramuraria, dei permessi premio già fruiti e delle effettive prospettive familiari e lavorative.
- La misura terapeutica non può essere concessa se il condannato è ritenuto attualmente pericoloso in modo tale da escludere in radice la finalità preventiva e rieducativa del trattamento.
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