Cassazione Penale, Ordinanza n. 31587/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene messo in discussione l'esito di merito della sentenza d'appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di tre imputati hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione della sentenza d'appello. In sostanza, le censure miravano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la valutazione delle prove, sostenendo che non vi fosse base per affermare la condotta addebitata. La Corte osserva però che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre richiamato il fatto che la Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base degli atti di polizia giudiziaria e delle videoregistrazioni di sorveglianza, che gli imputati, in stato di alterazione alcolica, avessero cercato lo scontro fisico con gli operanti e mantenuto un atteggiamento minaccioso.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La censura sulla sua errata applicazione è stata ritenuta inammissibile perché, nel caso concreto, il ricorso tendeva soltanto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e non denunciava un reale errore di diritto sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente diretta contro la sentenza in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua e sorretta da atti probatori specifici, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- La verifica di cassazione non può sostituirsi al giudizio di fatto del giudice di merito, salvo il caso di effettivi vizi di legittimità o di motivazione meramente apparente.
- Se il giudice di merito fonda la ricostruzione fattuale su più fonti convergenti, come atti di polizia giudiziaria e videoregistrazioni, la contestazione che non ne scardini la tenuta logica resta priva di specificità e non supera il filtro di ammissibilità.
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