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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35332/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Il ricorrente ha proposto tre censure: 1) ha dedotto l'intervenuta prescrizione di alcune condotte contestate; 2) ha contestato la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo la violazione di legge e il vizio di motivazione; 3) ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il riconoscimento della recidiva come elemento idoneo a spostare in avanti il termine prescrizionale. Il secondo motivo è stato reputato riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, che avevano evidenziato un precedente grave e specifico indice di maggiore colpevolezza. Il terzo motivo è stato giudicato privo di specificità, non confrontandosi con la valutazione della Corte di appello sulla congruità della pena, desunta sia dagli elementi favorevoli alla difesa sia dalla gravità della condotta accertata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • recidiva

    Il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto rilevante sia ai fini del differimento del termine prescrizionale sia quale indice di maggiore colpevolezza nella valutazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito.
  • Ai fini della prescrizione, il riconoscimento della recidiva può incidere sul termine applicabile, spostandolo in avanti secondo quanto valorizzato dal giudice di merito.
  • La contestazione della recidiva richiede una critica puntuale degli argomenti con cui il giudice di merito ha spiegato la sussistenza di un precedente grave e specifico e la sua rilevanza in termini di maggiore colpevolezza.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile se non si misura con la motivazione che abbia già dato conto della congruità del trattamento sanzionatorio in rapporto alla gravità del fatto e agli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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