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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1857/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per 2 anni con obbligo di soggiorno nei confronti di Musumeci e la confisca di beni mobili e immobili (anche intestati alla moglie Fichera). Le censure principali erano: mancanza di attualità della pericolosità sociale (fatti risalenti 2010-2012), uso improprio di elementi provenienti da sentenze assolutive, assenza del triplice requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (abitualità, produzione di profitto illecito, rilevanza dei profitti), eccessiva durata della misura e dell'ammontare della cauzione, e irregolarità/mancanza di motivazione circa la provenienza illecita di specifici beni (mutuo, somme da risarcimento, immobile acquistato prima della relazione). Inoltre la terza interessata Fichera non avrebbe prodotto procura speciale per il ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente inammissibili e, nel merito, infondati. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata: i giudici di merito hanno posto rilievo non solo su condanne pregresse (2010-2012) ma anche su elementi emersi in procedimenti con esito assolutorio non definitivo e su numerosi controlli di polizia che indicavano rapporti con soggetti coinvolti in traffico di stupefacenti. La Cassazione ha richiamato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'utilizzabilità di fatti coperti da sentenza assolutoria, ma ha ritenuto che, anche escludendo elementi provenienti da assoluzioni definitive, il quadro probatorio residuo fosse sufficiente a motivare la misura nel periodo 2010-2018. Ha inoltre confermato la legittimità della confisca (compresa la confisca per equivalente dell'assegno di 24.000 euro), rilevando che la confisca per equivalente prescinde dalla prova di illiceità del singolo bene. Il ricorso della moglie è stato altresì inammissibile per mancanza di procura speciale. I ricorsi sono quindi stati rigettati.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); artt. 4, 16, 24, 25

    La sentenza richiama il principio secondo cui le misure di prevenzione hanno finalità preventive e non repressive; l'art. 1 è interpretato insieme alla giurisprudenza per affermare l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale e la necessità di accertare "attività delittuose" ripetute e produttive di reddito. L'art. 25 è richiamato in relazione alla confisca, inclusa la confisca per equivalente.

  • Codice di procedura penale

    art. 530, comma 2; art. 192; art. 606, lett. e)

    Art. 530/2 (assoluzione per insufficienza di prove): la Cassazione rileva un contrasto interpretativo: parte di giurisprudenza ammette che fatti delineati in sentenze di assoluzione possano essere valutati in sede di prevenzione se sufficientemente chiari; altro indirizzo esclude l'utilizzabilità se la sentenza è definitiva. L'art. 192 è richiamato come parametro sul carattere della prova richiesto in sede penale rispetto alla prova in sede di prevenzione (prova indiretta/sufficienza di indizi). L'art. 606 lett. e) (vizi di motivazione) è limitato nei ricorsi per misure di prevenzione: il sindacato è circoscritto a violazioni di legge e alla mancanza o apparente motivazione.

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

    Norma citata riguardo alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero generale presso la Corte di cassazione; nel caso il PG aveva concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • Decreto Legislativo 152/2011 (richiamato nel testo)

    Richiamato per il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (limite del sindacato di legittimità sulle motivazioni).

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata dalla difesa per i criteri sui presupposti delle misure di prevenzione (abitualità, produzione di profitto illecito, rilevanza dei profitti). La Cassazione valuta tale principio nel contesto e ritiene che, nel caso di specie, i requisiti fossero adeguatamente considerati.

  • Corte EDU

    Italia c. Capitani e Campanella, 17/05/2011

    Citata a supporto dell'idea che le misure di prevenzione hanno finalità preventive e non sanzionatorie, giustificando l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione esiste autonomia rispetto al procedimento penale: il giudice della prevenzione può valutare fatti e elementi con criteri diversi da quelli richiesti per la condanna penale (prove indirette e sufficienza di indizi), ma esiste contrasto giurisprudenziale sull'utilizzabilità di fatti coperti da assoluzione definitiva.
  • Fatti oggetto di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. possono essere, secondo un orientamento consolidato, presi in considerazione in sede di prevenzione se risultano delineati con sufficiente chiarezza; tuttavia gli assolti con sentenza definitiva pongono limiti alla loro utilizzabilità secondo altro orientamento.
  • Per giustificare una misura di prevenzione è necessario un quadro complessivo di elementi (condanne pregresse, controlli di polizia, comportamenti ripetuti, connessioni con soggetti pregiudicati) che attestino la "attualità" della pericolosità sociale; la presenza di più elementi autonomi può rendere solida la motivazione anche ove alcuni elementi derivino da procedimenti con esito liberatorio non definitivo.
  • La confisca per equivalente prescinde dalla prova della concreta illiceità della singola somma o bene: è sufficiente dimostrare sproporzione o incapacità reddituale rispetto ai beni acquisiti nel periodo di interesse.
  • Per il terzo interessato che impugna misure patrimoniali è obbligatoria la procura speciale; la mancata produzione rende il ricorso inammissibile.
  • In Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato principale è per violazione di legge; le censure di merito sulla motivazione sono ammesse solo nei limiti di motivazione assente o meramente apparente e devono essere adeguatamente specificate.

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