Cassazione Penale, Ordinanza n. 13186/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, perché trovato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, con 22 grammi di cocaina e 263 grammi di hashish e marijuana. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5. Sosteneva che la Corte di merito avesse trascurato una valutazione complessiva dell'attività di spaccio, attribuendo valore decisivo a dati che, singolarmente, non sarebbero stati idonei a escludere il minor disvalore: il quantitativo complessivo della sostanza, ritenuto compatibile con il piccolo spaccio; la presenza di tre bilancini; la circostanza della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza mirasse, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio e riproducesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette. Ha inoltre rilevato che si era in presenza di una "doppia conforme", con possibilità di lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado. La Corte ha richiamato il ragionamento della sentenza impugnata, secondo cui la valutazione complessiva del fatto, avuto riguardo a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, escludeva la lieve entità, anche in ragione del quantitativo di hashish e cocaina, della presenza di bilancini di precisione e di bustine per il confezionamento, elementi indicativi di un inserimento stabile e professionale nel mercato dello spaccio. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La detenzione di cocaina, hashish e marijuana integra il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la lieve entità va esclusa quando la valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze del fatto denoti un inserimento stabile e professionale nel traffico di droga.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata quale parametro della censura difensiva e della qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando la censura si risolve nella mera proposta di una diversa lettura delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- In presenza di "doppia conforme", le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente per verificare la tenuta logica e giuridica della decisione.
- Ai fini dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, la verifica deve essere complessiva e non atomistica, avendo riguardo a quantità, qualità della sostanza, mezzi impiegati, modalità dell'azione e circostanze del fatto.
- La presenza di strumenti di pesatura, materiale per il confezionamento e quantitativi non trascurabili di sostanza può fondare il giudizio di esclusione della lieve entità, soprattutto se il quadro complessivo depone per una attività di spaccio stabile e professionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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