Corte di giustizia, Ordinanza C-78/24
Order of the Court of 28 May 2024. — Cruelty Free Europe (CFE) v European Chemicals Agency. — Appeal – Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) – ECHA – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-78/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a proseguire il ricorso presentato da Cruelty Free Europe contro una sentenza del Tribunale relativa a una controversia REACH/ECHA. Ha ritenuto che le censure sulla portata del divieto di test sugli animali nel settore cosmetico fossero formulate in modo troppo generico e non dimostrassero una questione rilevante ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente sopporta le proprie spese.
Ricorso per cassazione contro sentenza del Tribunale in materia REACH e divieto di test sugli animali: la Corte nega l’ammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale, che aveva confermato una decisione dell’ECHA relativa a una verifica di conformità del dossier di registrazione ai sensi del regolamento REACH e alla richiesta di studi su animali vertebrati, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte; in particolare, se le censure relative all’interpretazione del divieto di sperimentazione animale del regolamento cosmetici fossero formulate con sufficiente precisione e con adeguata dimostrazione del loro rilievo sistemico.
Principio di diritto
Un ricorso per cassazione soggetto al filtro di ammissibilità dell’articolo 58a dello Statuto è autorizzato a proseguire solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e autonomo che esso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La mera ripresa degli argomenti del ricorso, il rinvio generico a precedenti o a dichiarazioni della Commissione, e l’affermazione astratta di conseguenze sistemiche o di incoerenze normative non bastano; in difetto di una critica giuridica specifica alle passaggi della sentenza impugnata e della dimostrazione dell’impatto sull’esito della causa, la Corte rifiuta di autorizzare il ricorso a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Considerando 52 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Direttiva 2010/63/UE
- Considerando 10 della direttiva 2010/63/UE
- Articolo 13 TFUE
Ricorso per cassazione su REACH e divieto di test sugli animali
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella fase di filtro prevista per talune impugnazioni avverso decisioni del Tribunale che riguardano decisioni di un board of appeal dell’ECHA. Oggetto del ricorso è la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento di Symrise AG contro una decisione dell’ECHA relativa alla verifica di conformità del dossier di registrazione della sostanza 2-ethylhexyl salicylate.
Fatti e procedimento principale
L’ECHA aveva chiesto a Symrise AG di fornire, tra l’altro, studi su animali vertebrati nell’ambito della conformità del dossier di registrazione ai sensi del regolamento REACH. La Board of Appeal dell’ECHA aveva adottato la decisione A-010-2018 del 18 agosto 2020; il Tribunale, con sentenza del 22 novembre 2023, aveva respinto il ricorso proposto da Symrise AG. Cruelty Free Europe ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale.
Normativa rilevante
La Corte richiama il meccanismo di filtro delle impugnazioni previsto da:
- articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.
Sul merito delle censure richiamate dalla ricorrente, l’ordinanza menziona inoltre:
- regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e il considerando 52;
- direttiva 2010/63/UE, in particolare il considerando 10;
- articolo 13 TFUE.
Contenuto della richiesta di autorizzazione a proseguire il ricorso
Cruelty Free Europe sosteneva che la sentenza del Tribunale avesse, in sostanza, reso ineffettivo il divieto di sperimentazione animale nel settore cosmetico. A suo avviso:
- il Tribunale avrebbe interpretato in modo restrittivo l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento cosmetici;
- avrebbe frainteso il funzionamento del REACH, distinguendo impropriamente tra test per consumatori e per lavoratori;
- avrebbe trascurato il fatto che il divieto cosmetico opera indipendentemente dall’esistenza di metodi alternativi;
- avrebbe reso privo di effetto il considerando 52 del regolamento cosmetici, la valorizzazione del benessere animale nell’articolo 13 TFUE e l’obiettivo di sviluppo di metodi alternativi sancito dalla direttiva 2010/63.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di decidere, in modo chiaro e dettagliato:
- quale sia il motivo di ricorso;
- quale questione di diritto esso ponga;
- perché tale questione sia significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto;
- in che modo l’errore giuridico dedotto incida sull’esito della sentenza impugnata.
La Corte rileva che:
- il mero rinvio agli argomenti del ricorso non è sufficiente;
- non basta affermare in termini generali che la sentenza avrebbe conseguenze incoerenti o dannose per lo sviluppo del diritto UE;
- quando si invoca una contraddizione con la giurisprudenza, occorre indicare con precisione i passaggi rilevanti della sentenza impugnata e delle decisioni o opinioni richiamate, oltre alle ragioni concrete della contraddizione.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che la richiesta di Cruelty Free Europe non individua con sufficiente precisione i punti della sentenza del Tribunale che vengono contestati e si limita, in larga parte, a formulare critiche generiche o a ripetere argomenti già svolti nell’impugnazione. In particolare, le censure sul divieto di test sugli animali e sulla lettura dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento cosmetici non sono accompagnate da una spiegazione adeguata dell’errore di diritto né del suo impatto sulla decisione impugnata.
Decisione
La Corte conclude che la richiesta non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi autorizzato a proseguire. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, Cruelty Free Europe è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio desumibile
Il filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica della questione di diritto dedotta; affermazioni generiche, rinvii per relationem e contestazioni non circostanziate non bastano a ottenere l’autorizzazione a proseguire il ricorso.
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