Tribunale, Sentenza T-79/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 29 May 2024. — Chiquita Brands LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark CHIQUITA QUEEN – Earlier EU figurative mark Red Queen – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity between the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-79/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l'opposizione fondata sul marchio anteriore Red Queen contro la domanda CHIQUITA QUEEN. Pur essendo identici i prodotti (frutta fresca), il Tribunale ritiene che i segni presentino solo una debole somiglianza complessiva e che non vi sia rischio di confusione per il pubblico rilevante. Sono dichiarati inammissibili anche i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Marchio dell'Unione europea: annullata la decisione EUIPO per insussistenza del rischio di confusione tra CHIQUITA QUEEN e Red Queen ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se, in un procedimento di opposizione a registrazione di marchio UE, sussista un rischio di confusione tra il segno verbale CHIQUITA QUEEN e il marchio figurativo anteriore Red Queen, tenuto conto dell'identità dei prodotti (frutta fresca), del carattere distintivo degli elementi dei segni e del livello di somiglianza visiva, fonetica e concettuale; e, in via preliminare, se possano essere presi in considerazione documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Principio di diritto
In materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione, il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 richiede una valutazione globale di somiglianza dei segni e dei prodotti; se, pur in presenza di prodotti identici, la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni è solo debole, non è sufficiente a ritenere che il pubblico possa credere a una medesima origine imprenditoriale o a un'origine economicamente collegata. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente sopravvalutato il carattere distintivo di "queen" e sottovalutato quello di "chiquita", con conseguente errata valutazione delle somiglianze e insussistenza del rischio di confusione; i documenti nuovi prodotti per la prima volta in giudizio sono inoltre inammissibili.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell'Unione europea CHIQUITA QUEEN / Red Queen: assenza di rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in un conflitto tra il segno verbale CHIQUITA QUEEN e il marchio figurativo anteriore Red Queen per frutta fresca.
Parti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente è Chiquita Brands LLC. Il convenuto è EUIPO; è intervenuta Jara 2000, SL, titolare del marchio anteriore e opponente nel procedimento amministrativo. La domanda di marchio UE CHIQUITA QUEEN, depositata il 4 giugno 2019 per "fresh fruits" in classe 31, è stata oggetto di opposizione fondata sul marchio figurativo anteriore registrato per prodotti e servizi in classi 31, 35 e 39, tra cui frutta fresca, vendita, trasporto, imballaggio, stoccaggio e distribuzione di frutta fresca.
Eccezione di irricevibilità di documenti nuovi
EUIPO ha contestato l'ammissibilità dell'allegato 8 del ricorso, contenente estratti di articoli di giornale sull'uso della parola "queen", poiché non prodotti nel procedimento amministrativo. Il Tribunale li dichiara inammissibili, ribadendo che il proprio controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 72 del regolamento 2017/1001 non consente di riconsiderare i fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta in giudizio.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di rischio di confusione:
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell'impressione d'insieme prodotta dai segni e dei fattori rilevanti;
- identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti sono condizioni cumulative;
- per escludere o confermare il rischio di confusione occorre considerare anche il nesso tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
- basta che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell'Unione per opporre validamente il marchio.
Pubblico rilevante e prodotti
La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel grande pubblico, con un livello di attenzione al massimo medio, concentrandosi in particolare sulla parte ispanofona del pubblico dell'Unione. Il Tribunale conferma tale impostazione. È inoltre pacifico che i prodotti in classe 31 coperti dai segni, ossia la frutta fresca, siano identici.
Distintività e carattere dominante degli elementi dei segni
Il punto centrale della controversia riguarda il peso da attribuire agli elementi verbali dei segni. Il Tribunale osserva che:
- nel marchio anteriore figurativo, gli elementi "fincas", "jara 2000" e "tabirana" sono quasi illeggibili e quindi secondari o negligibili;
- la commissione di ricorso aveva correttamente considerato dominanti gli elementi "red" e "queen", ma aveva poi attribuito a "queen" un carattere distintivo maggiore di quello di "chiquita";
- tale valutazione è erronea, perché il marchio CHIQUITA gode di notorietà nell'Unione, in particolare per le banane, e il pubblico ispanofono assocerà "chiquita" ai prodotti dell'impresa ricorrente;
- la reputazione del segno CHIQUITA può incidere, nella fase di confronto dei segni, sulla distintività dell'elemento "chiquita";
- inoltre, "queen" ha carattere laudatorio e quindi una distintività debole, analogamente a quanto avviene per "king" in giurisprudenza.
Confronto visivo
La commissione di ricorso aveva ravvisato una somiglianza visiva media. Il Tribunale la riduce a un livello al più debole, osservando che:
- CHIQUITA QUEEN è più lungo di Red Queen;
- il termine "chiquita" è più lungo e visivamente più incisivo di "queen" nel marchio richiesto;
- nel marchio anteriore, invece, "queen" risalta di più per colore e posizione;
- gli elementi figurativi del marchio anteriore rafforzano la differenza complessiva tra i segni.
Confronto fonetico
Anche sul piano fonetico la commissione di ricorso aveva stimato una somiglianza media. Il Tribunale ritiene invece che la somiglianza sia bassa, perché:
- il marchio anteriore si pronuncia in due sillabe, mentre CHIQUITA QUEEN in quattro;
- i segni coincidono solo nella parte finale "queen";
- le prime tre sillabe di CHIQUITA QUEEN non hanno nulla in comune con Red Queen, soprattutto per il pubblico ispanofono.
Confronto concettuale
La commissione di ricorso aveva ritenuto media anche la somiglianza concettuale, valorizzando il concetto comune di "queen". Il Tribunale considera invece che la somiglianza concettuale sia, al massimo, bassa, poiché il termine "queen" ha una distintività debole e i termini iniziali "red" e "chiquita" assumono un ruolo rilevante nella percezione globale dei segni.
Assenza di rischio di confusione
Pur a fronte dell'identità dei prodotti e di un pubblico con attenzione media, il Tribunale conclude che il grado complessivo di somiglianza tra i segni non è sufficientemente elevato per far ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La commissione di ricorso ha quindi errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla la decisione impugnata. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della ricorrente, comprese quelle necessarie per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ma non quelle del procedimento davanti alla divisione di opposizione. Condanna inoltre Jara 2000, SL a sopportare le proprie spese, comprese quelle dinanzi alla commissione di ricorso.
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