Corte di giustizia, Ordinanza C-79/24
Order of the Court of 28 May 2024. — Cruelty Free Europe (CFE) v European Chemicals Agency. — Appeal – Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) – ECHA – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-79/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in via preliminare, la richiesta di autorizzazione a procedere con l’appello proposto da Cruelty Free Europe contro la sentenza del Tribunale nella controversia Symrise/ECHA relativa al dossier REACH sulla sostanza homosalate. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’appello non è quindi stato ammesso a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione contro sentenza del Tribunale in materia REACH e divieto di sperimentazione animale nei cosmetici: mancata dimostrazione della rilevanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, con conseguente non ammissione dell’appello.
La questione giuridica
Se il ricorso per impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale in una controversia relativa a un controllo di conformità di un dossier REACH sulla sostanza homosalate sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto all’interpretazione del divieto di sperimentazione animale previsto dalla normativa sui cosmetici in rapporto al regolamento REACH e alla disciplina UE sulla protezione degli animali usati per fini scientifici.
Principio di diritto
Nelle impugnazioni soggette all’articolo 58a dello Statuto, l’appello è ammesso a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e autosufficiente che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; un rinvio generico agli argomenti dell’appello, critiche non circostanziate alla sentenza impugnata o deduzioni che non individuano i passaggi contestati, l’errore di diritto e il suo impatto sul dispositivo non soddisfano tale onere. Nel caso di specie, la Corte ha respinto la richiesta di ammissione perché Cruelty Free Europe non aveva fornito le informazioni necessarie per dimostrare la rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente non ammissione dell’impugnazione e condanna della ricorrente alle proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui cosmetici)
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Considerando 52 del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Direttiva 2010/63/UE
- Considerando 10 della direttiva 2010/63/UE
- Articolo 13 TFUE
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia REACH e divieto di sperimentazione animale
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla formazione competente a decidere se un appello possa essere esaminato nel merito. Riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale nella causa Symrise v ECHA concernente un controllo di conformità del dossier di registrazione della sostanza homosalate ai sensi del regolamento REACH e il rapporto con il divieto di sperimentazione animale previsto dalla normativa UE sui cosmetici.
Fatti e procedimento
Cruelty Free Europe ha impugnato la sentenza del Tribunale del 22 novembre 2023, che aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di ricorso dell’ECHA del 18 agosto 2020. Tale decisione aveva confermato la richiesta dell’ECHA del 13 marzo 2018 con cui a Symrise AG era stato domandato di produrre, tra l’altro, studi su animali vertebrati nell’ambito del controllo di conformità del dossier REACH.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama il meccanismo filtro introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Sul piano sostanziale, la ricorrente fondava le proprie argomentazioni sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui cosmetici, in particolare sull’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) e sul considerando 52, sul regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e sulla direttiva 2010/63/UE, richiamando anche il considerando 10 di quest’ultima e l’articolo 13 TFUE.
Argomenti svolti da Cruelty Free Europe
A sostegno della richiesta di ammissione dell’appello, Cruelty Free Europe sosteneva in sostanza che la sentenza del Tribunale avesse reso ineffettivo il divieto di sperimentazione animale nel settore cosmetico. In particolare affermava, tra l’altro, che:
- l’interpretazione del Tribunale svuotava di contenuto l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sui cosmetici;
- il Tribunale avrebbe frainteso il funzionamento del REACH, assumendo l’esistenza di test distinti per consumatori e lavoratori;
- la protezione prevista per i cosmetici si applicherebbe indipendentemente dall’esistenza di metodi alternativi senza animali;
- il ragionamento del Tribunale sarebbe circolare perché, vietando la sperimentazione animale, non potrebbe poi consentire l’uso dei risultati di test condotti sugli animali nel product safety report;
- la sentenza avrebbe reso sostanzialmente inutile il considerando 52 del regolamento sui cosmetici e ostacolato lo sviluppo di metodi alternativi, in contrasto con la direttiva 2010/63 e con l’articolo 13 TFUE.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità dell’appello
La Corte ricorda che spetta all’appellante dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In base all’articolo 58a dello Statuto e agli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, la richiesta di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire; deve quindi indicare con chiarezza e precisione:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- il perché tale questione sia significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto UE;
- la norma o la giurisprudenza asseritamente violata;
- la natura dell’errore di diritto e il suo impatto sul dispositivo.
La Corte sottolinea che un semplice rinvio agli argomenti dell’appello non basta a soddisfare tali requisiti e non può aggirare il limite di lunghezza della richiesta previsto dal regolamento di procedura. Inoltre, doglianze formulate in termini generali, senza indicare i punti specifici della sentenza impugnata contestati, sono troppo vaghe per dimostrare la rilevanza della questione. Quando si deduce un contrasto con la giurisprudenza, occorre anche precisare in modo puntuale dove consista la contraddizione e perché essa sollevi una questione importante per il diritto dell’Unione.
Nel caso concreto, la Corte rileva tre carenze decisive:
- il richiamo generico agli argomenti dell’appello non sostituisce la dimostrazione richiesta;
- le critiche rivolte alla sentenza non indicano i paragrafi specifici contestati e restano troppo generali;
- quanto alle censure sull’interpretazione del divieto di sperimentazione animale e del considerando 52, la ricorrente non spiega in modo sufficientemente chiaro quale errore di diritto avrebbe commesso il Tribunale, né in che misura tale errore avrebbe inciso sull’esito della sentenza.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la richiesta di ammissione non soddisfa i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto e non è quindi idonea a dimostrare che l’appello sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è ammesso a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione dell’impugnazione alle altre parti, Cruelty Free Europe è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Nei casi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la Corte non esamina nel merito un appello se la richiesta di ammissione non è autosufficiente e non dimostra con precisione l’esistenza di una questione di diritto rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; affermazioni generiche, rinvii agli atti di impugnazione e censure non ancorate ai passaggi specifici della sentenza non sono sufficienti.
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