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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31400/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per asserita inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare ha lamentato la violazione dell'art. 146-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., sostenendo di non avere partecipato a distanza al giudizio di primo grado pur trovandosi in stato di detenzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il Tribunale aveva disposto la traduzione in aula per la partecipazione fisica alle udienze e che l'imputato vi aveva espressamente rinunciato; pertanto non ricorrevano i presupposti per disporre il collegamento a distanza, misura prevista solo in determinati casi. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il vizio processuale dedotto era manifestamente infondato: la disciplina invocata sulla partecipazione a distanza del detenuto presuppone l'interesse dell'imputato a presenziare all'udienza, anche da remoto, ma nel caso concreto l'imputato aveva espressamente rinunciato alla partecipazione fisica già disposta dal Tribunale. Conseguentemente, nessun collegamento a distanza doveva essere attivato. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità

    la doglianza è stata formalmente incardinata su un vizio di violazione processuale, ma è stata ritenuta manifestamente infondata nel merito.

  • art. 146-bis, comma 1, disp. att. c.p.p.

    partecipazione a distanza dell'imputato

    la disposizione presuppone l'interesse dell'imputato detenuto a presenziare all'udienza; una rinuncia espressa alla partecipazione esclude l'applicazione del collegamento a distanza.

Massime di principio

  • La disciplina della partecipazione a distanza dell'imputato detenuto opera solo quando vi sia un effettivo interesse alla partecipazione all'udienza; se l'imputato rinuncia espressamente a presenziare, anche mediante la modalità fisica già disposta, non sussiste il presupposto applicativo della norma.
  • La deduzione di una nullità processuale per mancata partecipazione a distanza è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente accertato che l'imputato aveva rinunciato alla traduzione in aula e che non ricorrevano i casi previsti per il collegamento da remoto.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una violazione processuale è inammissibile quando la censura si risolve in una contestazione manifestamente priva di fondamento rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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