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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02015/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da copiose infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'appartamento di proprietà del ricorrente nel febbraio 2008, dovute alla rottura di un tubo di sfiato dell'impianto di riscaldamento posto in prossimità del solaio di copertura. Il proprietario, dopo avere eseguito a proprie spese i lavori di ripristino a causa dell'inerzia condominiale, ha chiesto il risarcimento di varie voci di danno: mancata locazione dell'immobile per il periodo di inutilizzabilità, oneri condominiali e spese di utenze, spese per accertamento tecnico preventivo, costi e interessi di un finanziamento acceso per pagare i lavori e spese di ripristino. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parte del danno emergente contro il condominio. In appello è stata accertata una corresponsabilità tra condominio e società incaricata delle verifiche sull'impianto, con condanna solidale al pagamento di una somma ridotta e con regolazione delle spese anche verso l'assicurazione. Il ricorrente principale ha censurato: 1) il travisamento della prova relativo a un documento che, secondo la Corte d'appello, collocava le trattative per la locazione in epoca successiva, mentre il documento riferiva trattative già a fine gennaio 2008; 2) il mancato esame delle prove testimoniali sulla mancata locazione, ritenute inutilizzabili per assenza di opposizione a un'ordinanza istruttoria; 3) l'erroneo diniego del lucro cessante, sul presupposto che non fosse provata la precedente locazione dell'immobile; 4) il mancato riconoscimento degli interessi passivi sul finanziamento, ritenuti non risarcibili per difetto di prova della necessità del prestito; 5) la liquidazione delle spese sul valore del decisum anziché del disputatum. La società terza chiamata incaricata delle verifiche ha proposto ricorso incidentale contro l'affermazione di propria corresponsabilità; l'assicurazione ha impugnato la statuizione che aveva ritenuto tardiva la sua eccezione di esclusione della garanzia per usura/degrado/corrosione; il condominio ha censurato la compensazione delle spese nei rapporti con i terzi chiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo fondati il travisamento della prova, l'erroneità sul regime delle prove testimoniali e l'errore di diritto nel negare il lucro cessante per mancata locazione, chiarendo che rileva la potenziale redditività futura dell'immobile e non la sua pregressa locazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, relativo agli interessi passivi sul finanziamento, perché investiva un accertamento di fatto del giudice di merito circa la non necessità del prestito; il quinto motivo è stato assorbito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società incaricata delle verifiche, perché tendeva a una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, affermando che l'eccezione di inoperatività della polizza non è eccezione in senso stretto e può essere proposta anche oltre le preclusioni assertive. Ha accolto anche il ricorso incidentale del condominio limitatamente alla compensazione delle spese nei rapporti con la società terza, osservando che la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate e che il parziale accoglimento di una domanda non integra soccombenza reciproca. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame delle domande e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    L'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, se decisivo e discusso tra le parti, può integrare un vizio denunciabile in cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra prova acquisita e fatto ritenuto dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per censurare il travisamento della prova quando il giudice di merito abbia male percepito il contenuto oggettivo di un documento, non limitandosi a valutarlo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente il riesame del merito probatorio, ma solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la richiesta di una diversa lettura delle prove.

  • artt. 1223 e 2056 c.c.

    Il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette dell'illecito, sia come danno emergente sia come lucro cessante.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il criterio dell'onere della prova in relazione sia alla perdita di redditività del bene sia alla necessità del finanziamento e alla correlazione causale dei relativi costi.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 178 e 324 c.p.c. per escludere che esista nel sistema vigente un onere di opposizione avverso l'ordinanza istruttoria reiettiva della prova.

  • art. 178 c.p.c.

    La Corte afferma che l'originario reclamo contro le ordinanze in materia di prove è stato espunto dal sistema, sicché non vi è un onere di reazione immediata contro il diniego istruttorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Citato nel motivo relativo alla pretesa decadenza dall'istanza istruttoria, ma la Corte nega che l'omessa opposizione comporti preclusione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla compagnia assicuratrice nel contesto dell'efficacia del contratto e della deducibilità dell'eccezione di inoperatività della garanzia.

  • artt. 167 e 183, sesto comma, c.p.c.

    Le preclusioni assertive non impediscono di sollevare l'eccezione di inoperatività della polizza, che è qualificata come mera difesa.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza governa la regolazione delle spese salvo specifiche deroghe consentite dalla legge.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, da motivare in modo specifico e non con formule generiche o apparenti.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel quinto motivo del ricorso principale per contestare i criteri di liquidazione delle spese in base al valore della domanda anziché della condanna; il motivo è assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale soccombente in legittimità.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia percepito in modo oggettivamente errato il contenuto di un documento, e l'errore sia decisivo perché idoneo a mutare con certezza l'esito della decisione.
  • Nel processo civile non esiste un onere di opposizione immediata avverso l'ordinanza istruttoria reiettiva: per conservare la censura è sufficiente la riproposizione specifica della prova al momento della precisazione delle conclusioni.
  • In tema di risarcimento del danno da impossibilità di godimento di un immobile, il lucro cessante va valutato in base alla concreta e ragionevolmente probabile redditività futura del bene al momento dell'illecito, non alla sua pregressa locazione.
  • La perdita di canoni di locazione può essere risarcita anche se l'immobile non era già locato in passato, purché sia dimostrata la sua potenziale destinazione a reddito e il nesso causale con l'evento dannoso.
  • Il pagamento di interessi passivi su un finanziamento contratto per eseguire lavori di ripristino può integrare un danno ulteriore solo se il prestito era causalmente necessario e se tale voce non risulta già compensata da rivalutazione e interessi sull'importo risarcitorio principale.
  • In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della garanzia per estraneità del sinistro ai rischi coperti è una mera difesa e può essere dedotta anche oltre le preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto.
  • La compensazione delle spese processuali richiede una motivazione specifica che individui gravi ed eccezionali ragioni; formule generiche o meramente descrittive non bastano.
  • Il parziale accoglimento di una domanda unica non integra, di regola, soccombenza reciproca: può giustificare solo la compensazione delle spese nei limiti consentiti dall'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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