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Ordinanza

Ordinanza n. 1371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privata ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato la pacifica invalidità della procura alle liti, ritenendo necessario che il giudice di primo grado verifichi la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’errore scusabile. Ha inoltre evidenziato che, nella fase di merito, occorre scrutinare la documentazione reddituale della ricorrente, anche considerando le risorse economiche messe a disposizione dal genitore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha disposto una sospensione sostanziale dell’atto amministrativo né definito nel merito la questione relativa alla validità della procura o alla situazione reddituale; ha rimesso al giudice di primo grado la verifica dell’errore scusabile e l’esame della documentazione economica. Le spese non risultano specificamente regolate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto è stata ritenuta la misura più idonea a soddisfare l’esigenza cautelare, senza concedere una sospensione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando l’appello cautelare evidenzia questioni preliminari rilevanti, quali l’invalidità della procura alle liti, e richiede un approfondimento istruttorio o valutativo incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice d’appello può soddisfare l’esigenza cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La verifica della possibilità di sanare gli effetti processuali dell’invalidità della procura mediante errore scusabile può essere rimessa al giudice di primo grado, soprattutto quando la relativa valutazione richieda l’esame delle circostanze concrete del caso.
  • La valutazione cautelare concernente la situazione economica della parte può richiedere, nella fase di merito, l’esame complessivo della documentazione reddituale e delle risorse economiche messe a disposizione da familiari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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