Cassazione Penale, Sentenza n. 33107/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
All'indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere dal Tribunale del riesame di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero contro il rigetto, da parte del GIP, della richiesta relativa al tentato duplice omicidio di due soggetti ritenuti riscossori per conto di un clan rivale. Secondo l'imputazione provvisoria, un detenuto avrebbe commissionato l'agguato a un intermediario, il quale avrebbe coinvolto due esecutori materiali, tra cui il ricorrente. Gli indagati avrebbero predisposto armi, guanti e uno scooter e avrebbero pianificato l'agguato a colpi d'arma da fuoco. L'azione non sarebbe stata portata a compimento per la presenza di numerose pattuglie delle Forze dell'ordine presso il luogo in cui era stata individuata una delle vittime designate. Il GIP aveva escluso la gravità indiziaria del tentato omicidio, ritenendo non dimostrato il superamento della fase preparatoria e rilevando che gli esecutori non risultavano usciti dall'abitazione. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che i due esecutori fossero usciti armati e si fossero diretti verso il luogo dell'agguato, individuando nella loro partenza dalla base logistica l'inizio della fase esecutiva. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 56 c.p. e 125, 292 e 311 c.p.p., nonché motivazione apparente, apodittica, contraddittoria e manifestamente illogica. Ha sostenuto che la mera predisposizione del piano, la disponibilità delle armi e del mezzo, la localizzazione di una vittima e la presunta uscita dall'abitazione non dimostrassero il compimento di atti idonei e non equivoci, né un concreto avvicinamento, appostamento o contatto con il teatro dell'azione. Ha inoltre evidenziato la contraddizione tra l'esclusione del tentativo nei confronti dell'altra vittima, non localizzata, e l'affermazione che la mera partenza dalla base logistica costituisse inizio dell'esecuzione. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio, rilevando lacune e contraddizioni nella ricostruzione del Tribunale del riesame, in particolare perché le intercettazioni non confermavano con certezza che gli esecutori fossero usciti e si fossero diretti verso il luogo dell'agguato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva riformato in senso sfavorevole all'indagato la decisione liberatoria del GIP sulla base dello stesso materiale intercettativo, senza confrontarsi criticamente e compiutamente con le ragioni della prima decisione. La Corte ha rilevato che il dato decisivo, cioè l'effettiva uscita dall'abitazione e l'allontanamento dei due presunti esecutori, non risultava dimostrato, mentre la ricostruzione secondo cui essi sarebbero tornati rapidamente alla base dopo essere stati avvisati della presenza della polizia era stata qualificata come verosimile senza dati oggettivi sulla localizzazione dell'abitazione, sul luogo di destinazione, sulle distanze e sui tempi di percorrenza. Il Tribunale aveva inoltre selezionato una lettura delle intercettazioni senza confrontarla con la successiva conversazione nella quale uno degli indagati prospettava una versione di comodo, né con le alternative ricostruttive già valorizzate dal GIP. Le conclusioni sull'inizio della fase esecutiva e sulla configurabilità del tentativo erano quindi risultate fondate su congetture e su un esame parziale del compendio probatorio, non sufficienti, allo stato, a dimostrare la gravità indiziaria. L'annullamento è stato disposto con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce per nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto
Il tentativo richiede che la condotta abbia superato la mera preparazione e costituisca attuazione del piano criminoso; possono rilevare anche atti formalmente preparatori quando siano tipici, almeno in parte, rispetto alla fattispecie, il piano sia definitivamente approntato e l'azione presenti una significativa probabilità di conseguire l'obiettivo. Nel caso concreto, però, la soglia del tentativo non poteva essere ritenuta superata sulla base di mere congetture sull'uscita e sull'allontanamento degli esecutori.
art. 110 c.p.
concorso di persone nel reato
La contestazione riguardava un tentato omicidio concorsuale, con distinti ruoli di mandante, intermediario e materiali esecutori; la Corte ha rinviato ogni qualificazione definitiva alla verifica dell'effettivo avvio dell'azione esecutiva.
art. 575 c.p.
La norma costituisce la fattispecie-base cui il tentativo contestato avrebbe dovuto riferirsi, insieme all'art. 56 c.p.
art. 416-bis.1 c.p.
L'imputazione provvisoria indicava l'aggravante, ma la decisione esaminata si concentra sulla gravità indiziaria e sull'inizio dell'esecuzione del tentato omicidio.
art. 273 c.p.p.
gravi indizi di colpevolezza
In sede cautelare il giudizio richiede una qualificata probabilità di colpevolezza, inferiore alla certezza richiesta per la condanna, ma non può fondarsi su dati equivoci, congetture non verificate o su una lettura parziale delle intercettazioni.
art. 292 c.p.p.
motivazione dell'ordinanza cautelare
L'obbligo motivazionale grava anche sul giudice dell'impugnazione cautelare che accolga l'appello del Pubblico Ministero e riformi una decisione liberatoria.
art. 310 c.p.p.
appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali
Il Tribunale del riesame decideva quale giudice dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero contro il rigetto della richiesta cautelare.
art. 311 c.p.p.
ricorso per cassazione in materia cautelare
Il ricorso di legittimità consentiva il controllo sulla congruenza e logicità della motivazione relativa ai gravi indizi, nei limiti propri del giudizio di cassazione.
art. 606, lett. e), c.p.p.
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
La Corte ha ravvisato il vizio motivazionale nella ricostruzione assertiva e congetturale dell'inizio della fase esecutiva e nell'omesso confronto con elementi potenzialmente disarticolanti.
art. 125 c.p.p.
obbligo di motivazione dei provvedimenti
La doglianza era stata proposta anche con riferimento all'insufficienza e apparenza della motivazione dell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- Quando il Tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole all'indagato una decisione del GIP che aveva rigettato la richiesta cautelare, utilizzando lo stesso materiale indiziario, deve confrontarsi criticamente con le ragioni decisive della decisione liberatoria e superarle con argomentazioni autonome, complete e razionalmente più persuasive.
- L'appello cautelare non richiede una motivazione propriamente rafforzata secondo lo standard del giudizio di merito, ma impone comunque una motivazione articolata che esamini gli argomenti della decisione riformata quando essi interferiscano con i presupposti della diversa valutazione.
- In sede cautelare, la gravità indiziaria non può essere desunta da dati equivoci mediante inferenze congetturali non ancorate a elementi oggettivi verificabili; la qualificata probabilità di colpevolezza richiede una ricostruzione coerente dell'intero compendio disponibile.
- Ai fini del tentativo, anche atti formalmente preparatori possono assumere rilievo quando siano tipici, il piano criminoso sia definitivamente approntato e l'azione abbia una significativa probabilità di conseguire l'obiettivo; tuttavia, il superamento della soglia preparatoria deve essere dimostrato in concreto e non può essere identificato automaticamente con la mera predisposizione dei mezzi o con la presunta partenza dalla base logistica.
- Il giudice che individua nell'uscita e nell'allontanamento degli esecutori il momento iniziale dell'esecuzione deve dimostrare tali fatti attraverso il materiale probatorio disponibile, chiarendo luogo di partenza, destinazione, distanza e compatibilità temporale; non può fondare la conclusione sulla sola verosimiglianza del rapido ritorno degli agenti.
- Il giudizio di verosimiglianza è logicamente utilizzabile solo quando siano plausibilmente escluse spiegazioni alternative incompatibili con l'ipotesi accolta; in mancanza, il dato verosimile conserva il valore di mero indizio e deve essere valutato insieme agli altri elementi.
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito, ma la motivazione è censurabile in cassazione quando il dato captativo sia travisato, omesso o valutato in modo parziale e la difformità sia decisiva e incontestabile.
- Nel procedimento cautelare, quando il materiale intercettativo consente ricostruzioni alternative e il primo giudice ha adottato una di esse con argomenti non superati dal Tribunale del riesame, non è logicamente sostenibile un giudizio di gravità indiziaria fondato sulla sola scelta assertiva dell'interpretazione accusatoria.
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