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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20248/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato denunciando: i) errata esclusione della scriminante del consenso dell'avente diritto ex art.50 c.p., anche in forma putativa; ii) mancata esclusione dell'elemento soggettivo del reato per buona fede dell'imputato; iii) erronea configurazione dell'aggravante del mezzo fraudolento ex art.625 n.2 c.p.; iv) sbagliato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche ex art.62-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero ricadenti nel merito e già valutati congruamente dalla Corte territoriale, che aveva escluso il consenso e riconosciuto il dolo sulla base di circostanze fattuali (presentazione per ritirare il materiale, repentino allontanamento, mancata restituzione alla chiamata della persona offesa). L'aggravante del mezzo fraudolento è stata ritenuta configurabile in presenza di comportamenti astuti volti a guadagnare la fiducia della vittima (pulizia del cortile, consegna del biglietto da visita, ecc.) e dunque idonei a eludere la sorveglianza. Il rifiuto di prevalenza delle attenuanti è stato motivato con plurimi precedenti a carico dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 50 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile la scriminante del consenso dell'avente diritto né in forma putativa, in mancanza di prove concrete del consenso a che il materiale fosse asportato

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    L'aggravante del "mezzo fraudolento" è stata interpretata nel senso ampio tradizionale: include ogni azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore della cosa

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti in ragione della presenza di plurimi precedenti; la valutazione del giudice di merito su tale bilanciamento è stata ritenuta non sindacabile in Cassazione

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essere disposta la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924 - 01

    Richiamata per chiarire la nozione di "mezzo fraudolento" e i criteri interpretativi applicabili: si considera aggravante qualsiasi condotta astuta atta a sorprendere la volontà del detentore

Massime di principio

  • Il consenso dell'avente diritto (art.50 c.p.) deve risultare chiaro e non può essere ricostruito da mere supposizioni: in assenza di elementi probatori concreti la scriminante non opera
  • Le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di merito (ricostruzione fattuale, valutazione della credibilità, bilanciamento delle circostanze) sono in genere inammissibili in Cassazione
  • L'aggravante del mezzo fraudolento (art.625 n.2 c.p.) ha portata ampia e comprende anche comportamenti preparatori finalizzati a conquistare la fiducia della vittima e ad eluderne la sorveglianza
  • La buona fede soggettiva dell'agente deve emergere con elementi probatori solidi; la mera convinzione personale, priva di riscontri, non esclude il dolo
  • Nella valutazione tra aggravanti e attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la presenza di precedenti può legittimamente determinare il diniego della prevalenza delle attenuanti
  • Il ricorso in Cassazione è uno strumento essenzialmente di diritto: per questioni di fatto e prova la strada corretta è il gravame in appello, non la cassazione
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie, salvo che non sussista mancanza di colpa nella presentazione del ricorso

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