Cassazione Penale, Sentenza n. 20248/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato denunciando: i) errata esclusione della scriminante del consenso dell'avente diritto ex art.50 c.p., anche in forma putativa; ii) mancata esclusione dell'elemento soggettivo del reato per buona fede dell'imputato; iii) erronea configurazione dell'aggravante del mezzo fraudolento ex art.625 n.2 c.p.; iv) sbagliato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche ex art.62-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero ricadenti nel merito e già valutati congruamente dalla Corte territoriale, che aveva escluso il consenso e riconosciuto il dolo sulla base di circostanze fattuali (presentazione per ritirare il materiale, repentino allontanamento, mancata restituzione alla chiamata della persona offesa). L'aggravante del mezzo fraudolento è stata ritenuta configurabile in presenza di comportamenti astuti volti a guadagnare la fiducia della vittima (pulizia del cortile, consegna del biglietto da visita, ecc.) e dunque idonei a eludere la sorveglianza. Il rifiuto di prevalenza delle attenuanti è stato motivato con plurimi precedenti a carico dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 50 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile la scriminante del consenso dell'avente diritto né in forma putativa, in mancanza di prove concrete del consenso a che il materiale fosse asportato
art. 625 n. 2 cod. pen.
L'aggravante del "mezzo fraudolento" è stata interpretata nel senso ampio tradizionale: include ogni azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore della cosa
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti in ragione della presenza di plurimi precedenti; la valutazione del giudice di merito su tale bilanciamento è stata ritenuta non sindacabile in Cassazione
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essere disposta la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924 - 01
Richiamata per chiarire la nozione di "mezzo fraudolento" e i criteri interpretativi applicabili: si considera aggravante qualsiasi condotta astuta atta a sorprendere la volontà del detentore
Massime di principio
- Il consenso dell'avente diritto (art.50 c.p.) deve risultare chiaro e non può essere ricostruito da mere supposizioni: in assenza di elementi probatori concreti la scriminante non opera
- Le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di merito (ricostruzione fattuale, valutazione della credibilità, bilanciamento delle circostanze) sono in genere inammissibili in Cassazione
- L'aggravante del mezzo fraudolento (art.625 n.2 c.p.) ha portata ampia e comprende anche comportamenti preparatori finalizzati a conquistare la fiducia della vittima e ad eluderne la sorveglianza
- La buona fede soggettiva dell'agente deve emergere con elementi probatori solidi; la mera convinzione personale, priva di riscontri, non esclude il dolo
- Nella valutazione tra aggravanti e attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la presenza di precedenti può legittimamente determinare il diniego della prevalenza delle attenuanti
- Il ricorso in Cassazione è uno strumento essenzialmente di diritto: per questioni di fatto e prova la strada corretta è il gravame in appello, non la cassazione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie, salvo che non sussista mancanza di colpa nella presentazione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20243/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →