Cassazione Penale, Sentenza n. 46024/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Marco era stato condannato dal G.I.P. di Parma (confermata dalla Corte d'appello di Bologna) per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di sostanze stupefacenti) commesso a Colorno il 22/02/2017. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità delle modalità con cui gli era stato richiesto il prelievo ematico e, con motivo autonomo, la carenza di motivazione circa la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente applicata in misura superiore al medio edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati e, rilevando che il reato si è estinto per prescrizione (termine massimo di cinque anni decorso il 22/02/2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha comunque osservato che la dedotta carenza di motivazione sulla durata della sospensione della patente non era manifestamente infondata, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la misura della sanzione amministrativa accessoria deve essere motivata con riferimento ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s., soprattutto se si eccede il medio edittale. Essendo intervenuta la prescrizione, la Corte ha ritenuto superfluo l'approfondimento del merito e ha escluso la pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del Codice della Strada che sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti; la sua applicazione è stata oggetto del procedimento di merito contestato dal ricorrente.
art. 222 cod. strada
Individua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte richiama che la determinazione della durata della sospensione deve essere motivata secondo i criteri previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
art. 218, comma 2, cod. strada
Fornisce i parametri di valutazione per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione etc.). La Corte afferma che per motivare una sospensione oltre il medio edittale è necessario riferirsi esplicitamente a questi criteri.
art. 133 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come criterio generale di commisurazione della pena, la Corte sottolinea che i criteri per le sanzioni amministrative accessorie non coincidono con quelli dell'art. 133 e devono essere invece desunti dall'art. 218 c.d.s.
artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen.
Norme del codice penale che regolano la prescrizione dei reati e il relativo termine. La Corte ha applicato il computo previsto da tali articoli per dichiarare intervenuta la prescrizione (termine massimo di cinque anni nel caso di specie).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione sulla pronuncia di assoluzione di merito; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per disporre una pronuncia assolutoria di merito e ha proceduto invece all'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- Se, al momento della decisione della Corte di legittimità, risulta intervenuta la prescrizione del reato, la Cassazione annulla la sentenza per estinzione del reato senza entrare nel merito delle questioni di nullità o vizi processuali sollevati dall'imputato.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve essere motivata con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s.; se la sanzione supera il medio edittale il giudice deve esplicitare le ragioni che giustificano il superamento della medietà.
- I criteri utilizzati per commisurare la pena principale (es. art. 133 c.p.) non sono automaticamente trasferibili alle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada: le motivazioni delle due misure sono autonome.
- La decorrenza e il calcolo della prescrizione vanno verificati con attenzione: la presenza di una causa di estinzione rende ininfluenti, ai fini della decisione di legittimità, eventuali nullità o vizi della sentenza impugnata.
- Per il difensore: quando si contesta la motivazione della misura accessoria (sospensione patente) è utile specificare e dimostrare l'assenza di elementi che giustifichino il superamento del medio edittale richiamando esplicitamente i parametri dell'art. 218 c.d.s.; inoltre, calcolare tempestivamente i termini di prescrizione e valorizzarli nel ricorso può portare all'estinzione del reato prima dell'esame del merito.
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