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Sentenza

Sentenza del 14/11/2018 n. 29298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto di contestazione delle sanzioni relative al tardivo versamento dell’IVA per il periodo d’imposta 2007. Ha sostenuto, in particolare, che la mancata o infedele fatturazione escludesse la sanzione per ritardato pagamento, che fosse necessaria una preventiva comunicazione di irregolarità e che la sanzione dovesse essere ridotta a un terzo. La società aveva inoltre già versato una somma a titolo di ravvedimento operoso, sebbene dopo l’avvio di una verifica della Guardia di finanza, chiedendone poi il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il ritardato versamento dell’imposta, anche quando coesista con omessa o infedele fatturazione e irregolare tenuta delle scritture contabili, costituisce una violazione autonoma e sanzionabile. Il ravvedimento operoso, effettuato dopo l’inizio della verifica, non era validamente applicabile e il pagamento della relativa sanzione implicava il riconoscimento della violazione, impedendo la successiva richiesta di rimborso. Non era inoltre necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità, né spettava la riduzione della sanzione a un terzo. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1

    Sanzioni per omessi o tardivi versamenti

    Il ritardato pagamento di un’imposta già dichiarata costituisce una violazione autonoma, sostanziale e proporzionale, distinta dalle eventuali violazioni relative alla fatturazione o alla contabilità.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13

    Il ravvedimento operoso non è applicabile quando siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Il suo utilizzo implica inoltre il riconoscimento della violazione e dei presupposti della sanzione, rendendo incompatibile una successiva richiesta di rimborso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione

    La comunicazione di irregolarità è necessaria quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta, ma non è richiesta per omessi o tardivi versamenti dell’imposta dichiarata.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    Riduzione delle sanzioni a seguito di comunicazione di irregolarità

    La riduzione della sanzione collegata alla comunicazione preventiva non spetta nei casi di omesso o tardivo versamento di importi indicati dal contribuente nella dichiarazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 2

    Obblighi di informazione e tutela del contribuente

    La disposizione non impone un contraddittorio preventivo generalizzato quando l’Amministrazione contesta esclusivamente il tardivo o omesso versamento di imposte già dichiarate.

Massime di principio

  • Il tardivo versamento dell’imposta dichiarata è una violazione autonoma: può essere sanzionato anche se il contribuente ha commesso ulteriori irregolarità nella fatturazione, nella dichiarazione o nella contabilità.
  • Il ravvedimento operoso deve essere effettuato prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; se viene eseguito successivamente, non produce gli effetti agevolativi previsti dalla legge.
  • Il pagamento spontaneo di una sanzione tramite ravvedimento operoso può essere interpretato come riconoscimento della violazione e può impedire di chiederne successivamente il rimborso.
  • La preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria quando l’Ufficio contesta soltanto il mancato o tardivo pagamento di somme già indicate nella dichiarazione.
  • La riduzione della sanzione prevista per la regolarizzazione successiva alla comunicazione di irregolarità non si applica automaticamente alle ipotesi di omesso o tardivo versamento dichiarato.
  • In una situazione analoga, è quindi essenziale distinguere tra errori nella determinazione dell’imposta e semplice mancato o tardivo pagamento: solo nel primo caso possono assumere rilievo gli obblighi di comunicazione preventiva e le relative riduzioni.

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