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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23501/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità per: (A) omessa presentazione della dichiarazione IRPEF relativa al 2017, con evasione pro quota di €56.390,69 (art. 5 d.lgs. 74/2000); (B) occultamento o distruzione in parte di fatture relative agli anni d'imposta 2019-2022 (art. 10 d.lgs. 74/2000). Motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 relativamente al capo A) e mancata ammissione dell'istruttoria richiesta (audizione dei dottori Rita e Graziano Marongiu); (2) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 relativamente al capo B); (3) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen. e riferimenti a comma 3-bis d.lgs. 74/2000).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati e/o non specifici i motivi: ha confermato l'esistenza delle condotte materiali (omessa dichiarazione 2017 e occultamento/distruzione di documenti contabili per gli anni contestati) e la sussistenza del dolo specifico di evasione, desumibile dall'entità dell'evasione, dalla ripetizione nel tempo, dalla mancata tenuta/ostensione della contabilità e dall'occultamento di fatture, nonché dall'assenza di versamenti anche dopo l'accertamento. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello (richiesta non "assolutamente necessaria" ai sensi dell'art. 603 c.p.p.). Sulla causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) la Corte ha confermato l'esclusione, avendo individuato uno scostamento significativo rispetto alla soglia di punibilità (50.000€), l'assenza di comportamenti risarcitori/restitutori e la pluralità e durata delle condotte. Conseguenze pratiche: confermata sostanzialmente la condanna di merito; il ricorrente è tenuto alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Il reato di omessa presentazione della dichiarazione è un delitto omissivo proprio punito a titolo di dolo specifico; l'obbligo di presentazione è personale e indelegabile al contribuente o al legale rappresentante, per cui l'affidamento a un professionista non esonera dalla responsabilità penale; il dolo specifico può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità (soglia fissata a €50.000) unitamente ad altri indici dimostrativi della consapevolezza dell'ammontare dovuto.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Sanziona l'occultamento o la distruzione totale o parziale di scritture contabili o documenti obbligatori al fine di evadere le imposte o consentire l'evasione a terzi; per la configurabilità del reato è sufficiente anche una impossibilità relativa di ricostruire i redditi o il volume d'affari (ricostruzione possibile "aliunde" non esclude il reato); la fattispecie presuppone l'esistenza di documentazione contabile e di reddito/volume d'affari da parte dell'agente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva di modalità della condotta, entità del danno e condotta successiva; nei reati tributari la sua applicabilità è compatibile solo quando l'omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità e sussistano indici favorevoli (adempimenti, rateizzazione, esiguità del danno, non abitualità). Il comma 3-ter (richiamato in motivazione) introduce indici di valutazione da considerare in via prevalente (entità dello scostamento, adempimento mediante rateizzazione, debito residuo, situazione di crisi).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondi di censura per il ricorso in cassazione inerenti l'inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto (lett. b) ) e il vizio di motivazione (lett. e) ); la Corte ha ritenuto i motivi formulati non idonei a superare i presupposti di inammissibilità e/o infondati.

  • art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta istruttoria: disciplina l'assunzione di dichiarazioni e l'uso delle risultanze; la Corte di merito ha ritenuto non necessaria l'assunzione delle prove richieste dalla difesa in appello, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti alla rinnovazione istruttoria in appello: la rinnovazione è eccezionale e ammessa solo se l'assunzione della prova è "assolutamente necessaria" e potenzialmente idonea ad incidere sul giudizio complessivo; la Corte ha applicato questo principio per rigettare la rinnovazione richiesta.

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la causa d'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato la necessità di specificità e l'onere critico di dettagliare i rilievi rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per l'onere di sostenere le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'affidamento a un commercialista o professionista per la redazione e l'invio della dichiarazione non esonera penalmente il soggetto obbligato: l'obbligo di dichiarazione è personale e indelegabile; la prova dell'assenza di dolo richiede elementi concreti, non solo l'allegazione di un incarico.
  • Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico può essere desunto dall'entità dell'evasione rispetto alla soglia di punibilità (es. €50.000) unitamente ad indici quali la ripetizione temporale, l'assenza di versamenti e l'occultamento di documenti; anche il dolo eventuale sul profilo quantitativo può essere sufficiente.
  • Per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10) non è necessario che la ricostruzione dei redditi sia resa impossibile in assoluto: è sufficiente una impossibilità relativa, e il rinvenimento di documenti 'aliunde' non esclude la rilevanza offensiva della condotta dell'emittente.
  • La rinnovazione istruttoria in sede di appello (specialmente dopo rito abbreviato) è eccezionale: le prove richieste vanno ammesse solo se assolutamente necessarie e potenzialmente idonee a modificare il giudizio complessivo; la mancata ammissione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito presenta lacune o manifeste illogicità che l'assunzione della prova avrebbe potuto colmare.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicabile raramente nei reati tributari: occorre uno scostamento dall'area di punibilità molto limitato, comportamento post-reato riparatorio o altri indici favorevoli (rateizzazione, estinzione del debito, situazione di crisi). La mera prossimità numerica alla soglia non è sufficiente se sussistono plurimi elementi di gravità.
  • Nel giudizio di Cassazione sui motivi di diritto è necessario formulare censure specifiche e puntuali rispetto alla motivazione di merito; motivi generici o reiterativi sono suscettibili di inammissibilità.
  • La presenza di fatture o documenti presso terzi che dimostrano l'esistenza di operazioni economiche può costituire prova indiretta dell'occultamento da parte dell'emittente e non esclude di per sé la configurabilità del reato se la documentazione non è stata resa disponibile dall'imputato.

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