Ordinanza n. 9630/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione ed avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia Romagna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 60.529,96 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate, nonché, per quanto necessario, di tutti gli atti connessi, ivi compresi gli atti e certificati emanati dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, anche non conosciuti, posti alla base del provvedimento regionale, ivi compresi quelli menzionati nella Determinazione gravata (Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, non notificate alla ricorrente). ed inoltre dei seguenti atti: -Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, - il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, - l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché - l’intesa della Conferenza delle Regionie delle Province autonome del 14 e 28 settembre 2022, e l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, e - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Emilia-Romagna relativa al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale con cui sono stati quantificati gli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendo l'annullamento dell'obbligo di pagamento di euro 60.529,96 e degli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni, le intese della Conferenza e una circolare ministeriale. Con motivi aggiunti ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha chiesto l'interruzione del processo, producendo una sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi al payback né la questione di legittimità costituzionale. Ha dichiarato l'interruzione del processo, ritenendo che l'apertura della liquidazione giudiziale determini automaticamente l'interruzione del giudizio anche nel processo amministrativo. Il giudice ha applicato l'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, in combinato disposto con l'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alla disciplina processualcivilistica dell'interruzione. Ha precisato che il giudizio dovrà essere proseguito o riassunto, a pena di estinzione, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a. La causa è stata fissata all'udienza del 23 ottobre 2026 per verificare la rituale e tempestiva prosecuzione o riassunzione.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019
L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
art. 79, comma 2, c.p.a.
La disciplina dell'interruzione del processo amministrativo rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine previsto; nel caso concreto il termine perentorio è stato individuato in novanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza.
artt. 299 e ss. c.p.c.
La disciplina processualcivilistica richiamata dal processo amministrativo regola i casi e gli effetti dell'interruzione.
art. 305 c.p.c.
La mancata prosecuzione o riassunzione nel termine comporta l'estinzione del processo.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non è stata esaminata a causa dell'interruzione del processo.
artt. 3 e 24 Cost.
Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente per la questione di legittimità costituzionale, non esaminata nell'ordinanza.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo amministrativo, anche se il codice del processo amministrativo non disciplina autonomamente tale causa interruttiva, in quanto l'art. 79, comma 2, c.p.a. rinvia alla disciplina processualcivilistica.
- Quando l'interruzione deriva dall'apertura della liquidazione giudiziale, il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo decorre dalla dichiarazione dell'interruzione resa dal giudice, secondo la disciplina speciale dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019.
- Il processo amministrativo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a.; in mancanza, il giudizio è soggetto a estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
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