Sentenza n. 1035/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 188 del 22 aprile 2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 maggio 2024 ed era decorso il termine di moratoria di 120 giorni. Persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti il giudicato, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e il perdurante inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell’attività commissariale sono stati posti a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto ha fondato l’accoglimento della domanda a fronte dell’inerzia ministeriale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo richiama quale base processuale della decisione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese e dei compensi del commissario all’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato nel giudicato da eseguire per escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme spettanti alla docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione, è decorso il termine di moratoria previsto e permane l’inadempimento dell’amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie per dare attuazione a una condanna pecuniaria.
- La regola che pone a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’attività commissariale, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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