Ordinanza n. 569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione III) n. 3662 dell’11 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 3662 dell'11 novembre 2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'autorizzazione ambientale formatasi per silenzio assenso
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nikron s.r.l. ha appellato la sentenza del TAR Lombardia e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua esecutività. La sentenza di primo grado aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Filp s.r.l. per l'annullamento dell'autorizzazione prevista dall'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006, formatasi per silenzio assenso sulla domanda di adesione all'autorizzazione generale presentata da Nikron il 17 luglio 2023. L'improcedibilità era stata motivata dal fatto che l'autorizzazione tacita era stata nel frattempo sostituita da un provvedimento espresso, autonomamente impugnato da Filp con separato ricorso. Nikron ha dedotto la fondatezza dell'appello e ha prospettato quale danno grave e irreparabile l'incidenza della sentenza appellata sull'esito di un arbitrato pendente presso la Camera arbitrale di Milano, oltre agli effetti della condanna alle spese di primo grado. Filp ha contestato la fondatezza dell'appello e ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità della domanda cautelare, sostenendo che le conseguenze economiche sarebbero ripetibili e che la tutela cautelare non potrebbe costituire un improprio anticipo del riesame delle spese di lite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata senza esaminare le questioni giuridiche di merito, ritenendo insussistente il periculum in mora. La condanna alle spese di lite produce effetti meramente economici, suscettibili di integrale ristoro, e non determina quindi un pregiudizio grave e irreparabile. Neppure la prospettata incidenza della sentenza sull'arbitrato pendente integra, allo stato, il requisito cautelare, poiché la pronuncia amministrativa potrebbe produrre soltanto effetti indiretti su un diverso contenzioso. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata nel quadro della disciplina della sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
art. 272 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina l'autorizzazione generale ambientale e l'adesione alla medesima; nel caso concreto, l'autorizzazione si era formata per silenzio assenso ed era stata poi sostituita da un provvedimento espresso.
art. 272, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Riguarda l'autorizzazione generale alla quale l'operatore economico aveva chiesto di aderire.
Massime di principio
- Il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa consiste nel rischio imminente di un pregiudizio grave e irreparabile per la parte appellante.
- Gli effetti meramente economici derivanti dalla condanna alle spese di lite, in quanto suscettibili di integrale restituzione o ristoro, non integrano di regola un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- La prospettata incidenza di una sentenza amministrativa su un diverso contenzioso, anche arbitrale, non è sufficiente a fondare il periculum in mora quando l'effetto della pronuncia sul procedimento estraneo sia soltanto indiretto e, allo stato, non concretamente irreparabile.
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