Cassazione Civile, Ordinanza n. 23298/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di euro 4.077,73 quale compenso per attività professionale svolta in favore di una cliente. L'attività riguardava l'assistenza resa in relazione a un giudizio promosso contro la cliente da un condominio, comprensiva di parere sulla questione e predisposizione della comparsa di risposta. La cliente propose opposizione al decreto ingiuntivo, poi respinta; successivamente propose appello, anch'esso respinto. In cassazione articolò quattro motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato sue difese e il compendio probatorio; 2) violazione dell'art. 2237 c.c., sostenendo che il tribunale avesse errato nel ritenere non provata la revoca del mandato prima della redazione della comparsa; 3) violazione degli artt. 2233 c.c. e 116 c.p.c. e omesso esame, per asserita errata valutazione delle testimonianze, per la presunta duplicazione di voci in parcella e per la ritenuta tardività della contestazione del compenso; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenuta dalla ricorrente fuori dai parametri normativi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha reputato infondato il secondo motivo, osservando che la doglianza si risolveva nella mera riproposizione della tesi della revoca anticipata del mandato, già motivatamente disattesa dal giudice di merito. Ha trattato unitariamente il terzo motivo, rilevando che le censure investivano ancora una volta il merito della valutazione probatoria; la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. non era configurabile, poiché il giudice aveva esercitato il prudente apprezzamento delle prove. Quanto alla dedotta duplicazione di voci della parcella, la censura è stata dichiarata non autosufficiente, perché la ricorrente non indicava con chiarezza quali voci fossero duplicate; in ogni caso il giudice di merito aveva accertato che vi erano stati più incontri e più pareri professionali. Anche la doglianza sulla tardiva contestazione della quantificazione del compenso è stata respinta perché non indicava realmente il quando e il dove della deduzione in primo grado, limitandosi a ricostruzioni difensive. Il quarto motivo è stato ritenuto una mera contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito sulla natura causidica della lite e quindi inammissibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il motivo è inammissibile se, sotto la rubrica dell'omesso esame, si risolve nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non individua un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
art. 2237 c.c.
La censura sulla revoca del mandato è infondata quando tende solo a contrapporre alla motivazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati e motivatamente disattesa.
art. 2233 c.c.
La contestazione del compenso professionale non può limitarsi a deduzioni apodittiche o generiche sulla parcella, ma deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di merito e con le singole voci contestate.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore legale a prove che ne sono prive o viceversa; non quando esercita il prudente apprezzamento delle prove raccolte.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla natura della lite e non è sindacabile in cassazione con censure che mirano soltanto a rivalutarne il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Viene richiamata quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre indicare un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando mira solo a riproporre una diversa versione dei fatti già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede la denuncia di un vero errore sull'attribuzione del valore probatorio della fonte, non essendo sufficiente contestare il peso assegnato alle prove dal giudice.
- Le contestazioni sulla parcella o sul compenso professionale devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione delle voci contestate e del loro effettivo rilievo; la critica generica è inidonea.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica della decisione, non per una diversa valutazione della meritevolezza o della natura temeraria della lite.
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