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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34546/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione della CTR deducendo la violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la CTR, in violazione della predetta disposizione entrata in vigore il 10 gennaio 2016, aveva ritenuto che la torre di sostegno dell'impianto eolico non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale (ossia contestava la valutazione/compendio delle componenti impiantistiche nel calcolo della rendita). In ricorso incidentale la stessa società deduceva nullità per omessa pronuncia sull'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento e censurava la carenza di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure del ricorrente principale e ha rigettato il ricorso; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto dalla contribuente e ha compensato le spese processuali. Nel motivare, il Collegio ha richiamato il mutamento del quadro normativo operato dall'art. 1, co. 21, L. 208/2015 (a decorrere dal 10/01/2016) che dispone la stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni e degli elementi ad esse strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la Corte segue il nuovo orientamento giurisprudenziale che esclude, ai fini della rendita catastale, le componenti "imbullonate"/impiantistiche (come la torre di sostegno quando qualificata come impianto funzionale), pur riconoscendo il precedente indirizzo che fino al 2015 includeva tali elementi nella rendita delle centrali elettriche.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma ratione temporis (Docfa presentata dopo il 10/01/2016) e ha interpretato la disposizione nel senso che vanno considerate solo le dotazioni che caratterizzano l'immobile e non gli impianti/macchinari funzionali al processo produttivo; ne consegue l'esclusione dalle rendite catastali delle componenti "imbullonate"/impiantistiche funzionali alla produzione

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (interpretazione autentica)

    Norma di interpretazione autentica che, nel contesto previgente alla L. 208/2015, aveva incluso nel computo della rendita le "costruzioni stabili" connesse al suolo anche attraverso mezzi transitori e gli elementi mobili necessari all'attività industriale; la Corte ricorda tale fase normativa per spiegare il precedente orientamento giurisprudenziale superato dalla legge 2015

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)

    Riferimento normativo che, prima della L. 208/2015, tendeva a risolvere la questione degli impianti funzionali al processo produttivo individuando istruzioni e prassi (es. circolare Agenzia n.6/2012) che avevano portato a includere impianti nella rendita delle centrali elettriche; tale quadro è stato poi modificato dalla L. 208/2015

  • Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012

    Documento tecnico-pratico richiamato quale prassi di riferimento per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare; utile per le stime nel periodo previgente alla L. 208/2015

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (vizi di violazione di legge e omessa pronuncia/violazione delle norme di rito); la Corte ha escluso la fondatezza delle censure mosse ai sensi di questa norma

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in riferimento ai poteri della Corte e ai rilievi sui motivi; la Corte ha comunque dichiarato assorbito il ricorso incidentale per mancanza di interesse concreto

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla prova dei fatti costitutivi delle pretese; la contribuente aveva censurato la sentenza di merito per carenza probatoria, ma la Corte ha ritenuto le censure assorbite o infondate

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Norma sulla motivazione degli atti impositivi citata nel ricorso incidentale; la Corte ha ritenuto le censure assorbite e non decisive per cambiare l'esito del giudizio

Massime di principio

  • Per le richieste DOCFA presentate dopo il 10/01/2016 (applicabilità temporale), la rendita catastale degli immobili speciali (gruppi D ed E) si determina tramite stima diretta considerando suolo, costruzioni ed elementi che caratterizzano l'immobile, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.
  • Gli elementi impiantistici "imbullonati" o separabili senza alterare la funzione produttiva sono generalmente esclusi dal valore catastale; occorre valutare se l'elemento caratterizza l'immobile o è funzionale al processo produttivo.
  • Il precedente orientamento (prima della L. 208/2015) che includeva pale eoliche, turbine e simili nella rendita delle centrali elettriche è stato superato dalla Legge di stabilità 2016; bisogna verificare la data di presentazione degli atti per determinare il regime applicabile.
  • Il giudicato formatosi su rapporti diversi o su profili giuridici non coincidenti non impedisce a un altro giudice di applicare la norma diversa o un'interpretazione nuova; le decisioni favorevoli relative a diversi pali/rapporti non vincolano automaticamente il giudice in altra controversia.
  • In fase contenziosa, le censure incidentali proposte dalla parte già vittoriosa in secondo grado possono essere dichiarate assorbite se manca un interesse concreto legato all'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; ciò può incidere sulla strategia processuale.
  • Nei casi di particolare complessità normativa e giurisprudenziale, la compensazione delle spese è una soluzione praticata dal giudice; pertanto valutare il rapporto costi/benefici del proseguimento del contenzioso.

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