Sentenza n. 2066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera CONSOB n. 22788 del 20 luglio 2023, relativa al giudizio di non idoneità alla promozione alla qualifica di condirettore e alla graduatoria della procedura di scrutinio comparativo
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la procedura di promozione alla qualifica di condirettore. Ha dedotto: violazione degli artt. 51-56 del regolamento del personale CONSOB e dell'art. 54, per l'asserita invasione da parte della Commissione delle competenze della Giunta di scrutinio e per la mancata predeterminazione dei criteri e della ripartizione dei punteggi; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, eccesso di potere, illogicità e difetto di istruttoria, per la mancata preventiva esternazione dei criteri relativi ai titoli valutabili e ai punteggi; violazione dell'art. 57 del regolamento, travisamento e irrazionalità per avere valutato, nei confronti di altri candidati, lo svolgimento di mansioni o incarichi riconducibili alla qualifica superiore; omessa trasmissione alla Commissione di elementi informativi contenuti nel fascicolo personale, quali specializzazione, dottorato di ricerca e abilitazione scientifica nazionale. In appello ha inoltre sostenuto che i criteri adottati nel 2014 sarebbero stati riferiti alla sola sessione del 2013 e che il calcolo dei punteggi residui avrebbe dimostrato la possibile utilità dell'accoglimento delle censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato il regolamento CONSOB nel senso che, per le promozioni alla qualifica di condirettore, la Commissione CONSOB conserva il potere decisionale e forma la graduatoria, mentre la Giunta di scrutinio svolge una funzione istruttoria e tecnico-valutativa, fornendo elementi informativi e valutativi. La Giunta deve predeterminare i criteri relativi agli aspetti più oggettivi e alla traduzione in punteggi, mentre la Commissione può fissare i criteri per le valutazioni discrezionali di propria competenza, come quelle concernenti la qualità del servizio e l'attitudine alle funzioni superiori. È stata ritenuta legittima la ripartizione dei punteggi e non è stata ravvisata alcuna sostituzione dei titoli regolamentari con categorie estranee, poiché i criteri adottati dalla Commissione specificavano gli elementi rilevanti per la valutazione delle categorie previste dal regolamento. La censura relativa alla prova orale è stata ritenuta infondata e, in parte, priva di interesse: la prova non aveva natura comparativa, ma serviva ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso allo scrutinio, sicché erano sufficienti criteri generali; inoltre la Commissione esaminatrice aveva seguito le istruzioni regolamentari e predeterminato i temi delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per la parte nuova introdotta in appello, oltre che infondato nel merito, poiché la Commissione aveva valutato comparativamente i candidati e motivato i giudizi mediante l'indicazione delle attività ritenute rilevanti e l'attribuzione di punteggi numerici. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della prova di resistenza e comunque infondato: mansioni di responsabilità e temporanee funzioni superiori, pur non attribuendo il diritto all'inquadramento, possono essere valutate come elementi pertinenti alla qualità del servizio e all'attitudine alle funzioni superiori. Il quarto motivo è stato respinto perché l'appellante non aveva indicato in primo grado l'incremento di punteggio conseguibile e la sua idoneità a superare la soglia; la quantificazione proposta per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile per violazione del divieto di nova. L'appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 51-56 del regolamento del personale CONSOB
Disciplinano il sistema delle promozioni nella carriera direttiva, la ripartizione delle competenze tra Commissione CONSOB, Giunta di scrutinio e Commissione esaminatrice, nonché i criteri e gli elementi della valutazione.
art. 52, comma 2, del regolamento del personale CONSOB
le promozioni alla qualifica di condirettore sono conferite dalla Commissione ... in conformità della graduatoria formata dalla Commissione stessa sulla base degli elementi informativi e valutativi forniti dalla Giunta di scrutinio
Attribuisce alla Commissione CONSOB il potere decisionale e la formazione della graduatoria, riservando alla Giunta la trasmissione di elementi informativi e valutativi.
art. 54, comma 1, lett. a), del regolamento del personale CONSOB
la Giunta di scrutinio ... determina preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione
Impone alla Giunta la predeterminazione dei criteri per gli elementi di propria competenza, senza però attribuirle il potere esclusivo di ripartire l'intero punteggio o di definire i criteri delle valutazioni discrezionali spettanti alla Commissione.
art. 54, comma 3, del regolamento del personale CONSOB
Prevede, per lo scrutinio a condirettore, i punteggi massimi di 30 punti per l'attitudine alle funzioni superiori, 10 per la prova orale e 4 per l'esperienza nella qualifica.
art. 55 del regolamento del personale CONSOB
Attribuisce alla Giunta di scrutinio il compito di procedere agli scrutini e formulare la valutazione finale dei dipendenti promuovibili, nell'ambito della funzione istruttoria e tecnico-valutativa riconosciutale.
art. 56 del regolamento del personale CONSOB
Disciplina la Commissione esaminatrice incaricata della prova orale valutativa.
art. 57, comma 2, del regolamento del personale CONSOB
Lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori non dà diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, ma non impedisce che tali mansioni siano considerate come elemento valutabile ai fini della promozione.
art. 104 c.p.a.
Vieta in appello la proposizione di domande e censure nuove, impedendo l'introduzione tardiva della contestazione relativa all'asserita applicazione postuma o limitata a una precedente sessione dei criteri valutativi.
Massime di principio
- Nel sistema regolamentare che attribuisce all'organo apicale dell'amministrazione il conferimento della promozione e la formazione della graduatoria sulla base degli elementi forniti da una giunta di scrutinio, l'organo apicale conserva il potere decisionale e la giunta svolge una funzione istruttoria e tecnico-valutativa; la competenza della giunta non si estende automaticamente alla formazione della graduatoria finale.
- La predeterminazione dei criteri di valutazione deve essere operata in relazione alla concreta ripartizione delle competenze: la giunta di scrutinio deve fissare i criteri per gli elementi oggettivi e per la relativa attribuzione dei punteggi, mentre l'organo decisionale può definire i criteri orientativi delle valutazioni discrezionali ad esso riservate, purché restino riconducibili alle categorie previste dal regolamento.
- In una prova orale valutativa finalizzata esclusivamente ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al successivo scrutinio comparativo, e non a comparare direttamente i candidati, non è necessaria la predeterminazione di rigidi parametri numerici da parte dell'organo che cura lo scrutinio; sono sufficienti criteri generali e il rispetto delle regole procedurali applicabili.
- Lo svolgimento di mansioni o incarichi riconducibili alla qualifica superiore, pur non attribuendo di per sé il diritto all'inquadramento superiore, può essere legittimamente valutato come elemento significativo della qualità del servizio prestato e dell'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.
- La censura relativa all'omessa valutazione di titoli o elementi informativi è inammissibile quando il ricorrente non indica quale incremento di punteggio avrebbe conseguito e se tale incremento avrebbe potuto determinare il raggiungimento della soglia o di una posizione utile; l'allegazione della prova di resistenza formulata per la prima volta in appello costituisce domanda o deduzione nuova vietata dall'art. 104 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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