Sentenza n. 5367/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione, - provvedimento prot. n. 3312 del 19 marzo 2025 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e politiche abitative. Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana - Divisione 4 - Cooperative edilizie, comunicato in data 19 marzo 2025; - provvedimento prot. n. 2428 del 5 marzo 2025 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e politiche abitative. Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana - Divisione 4 - Cooperative edilizie, comunicato in data 20 giugno 2025; - diffida di messa in mora per il rilascio degli immobili comunicato in data 20 giugno 2025; - di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note ministeriali che ribadivano il diniego del nulla osta MEI per difetto dei requisiti soggettivi e diffide del commissario liquidatore al rilascio degli alloggi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già soci di una cooperativa edilizia costituita nell'ambito di un programma di edilizia economica e popolare e occupanti degli alloggi dal 1989, hanno impugnato le note ministeriali del 19 marzo 2025 e del 5 marzo 2025, nonché le diffide al rilascio degli immobili emesse dal commissario liquidatore. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., del diritto all'abitazione, della circolare CER n. 1116 del 1990, degli artt. 31 e 91 del r.d. n. 1165/1938 e dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, nonché la violazione del legittimo affidamento e l'eccesso di potere per sviamento. In particolare, hanno sostenuto di possedere i requisiti necessari per l'assegnazione e che l'amministrazione avesse illegittimamente preteso anche il requisito soggettivo previsto dall'art. 91 del r.d. n. 1165/1938, consistente nell'appartenenza alle categorie dei dipendenti pubblici, militari o equiparati. Hanno inoltre lamentato che tale requisito non fosse mai stato richiesto dalla cooperativa al momento dell'adesione o successivamente e che le irregolarità della cooperativa non potessero ricadere sui soci incolpevoli. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione sulle diffide e l'inammissibilità delle impugnazioni per la natura non provvedimentale o meramente confermativa delle note ministeriali. La cooperativa ha dedotto anche l'improcedibilità per mancata tempestiva impugnazione dei precedenti dinieghi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle diffide al rilascio degli immobili emesse dal commissario liquidatore. Ha rilevato che tali atti riguardano la fase successiva all'assegnazione o, comunque, l'attività esecutiva della procedura di liquidazione e incidono su una posizione di diritto soggettivo, ossia il diritto di opporsi all'attività esecutiva ritenuta illegittima; la controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto alle note ministeriali. La nota del 19 marzo 2025 è stata qualificata come mera comunicazione o interpretazione amministrativa, priva di autonoma efficacia lesiva e innovativa, poiché si limitava a richiamare il quadro normativo e il parere del Consiglio di Stato n. 643/2024. La nota del 5 marzo 2025 è stata qualificata come atto endoprocedimentale e meramente confermativo di precedenti dinieghi, privo di nuove valutazioni o di una nuova ponderazione degli interessi; non aveva quindi autonoma capacità dispositiva né riapriva i termini per impugnare gli atti precedenti. Le ulteriori questioni preliminari e il merito sono rimasti assorbiti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35 l. 865/1971
Richiamato quale base normativa del programma edilizio cui aveva avuto accesso la cooperativa.
art. 91 r.d. 1165/1938
Il requisito soggettivo previsto dalla norma è stato considerato dall'amministrazione, e nel precedente parere richiamato, presupposto indefettibile per l'assegnazione degli alloggi e il rilascio del nulla osta MEI.
art. 95 r.d. 1165/1938
Richiamato quale disposizione collegata al requisito soggettivo necessario per l'assegnazione degli alloggi.
art. 31 r.d. 1165/1938
Indicato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la sentenza non ne esamina il merito per la definizione in rito.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti in relazione ai doveri di leale collaborazione e buona fede; il motivo non è stato esaminato nel merito.
artt. 24 e 25 c.p.a.
La sentenza applica le regole processuali sulla declaratoria del difetto di giurisdizione, pur senza indicare espressamente specifici articoli nel ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario dipende dalla fase del rapporto: la fase antecedente all'assegnazione, caratterizzata dall'esercizio di poteri pubblici, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la fase successiva all'assegnazione, riguardante un rapporto paritetico o l'attività esecutiva di rilascio e sgombero, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Le diffide al rilascio o allo sgombero emesse nell'ambito di una procedura di liquidazione, quando siano contestate come atti esecutivi incidenti sul diritto soggettivo dell'occupante di opporsi all'esecuzione, non sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Una nota amministrativa che si limita a comunicare o illustrare il quadro normativo e un orientamento giurisprudenziale già applicato, senza adottare una disposizione innovativa o lesiva, è priva di autonoma impugnabilità per difetto di immediata lesività.
- Un atto meramente confermativo, che ribadisce un precedente diniego senza nuova istruttoria, nuova valutazione o nuova ponderazione degli interessi, non ha autonoma capacità lesiva e non riapre i termini per impugnare l'atto originario.
- Gli atti endoprocedimentali privi di immediata efficacia lesiva non sono autonomamente impugnabili, potendo essere contestati insieme all'atto conclusivo che definisce il procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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