Sentenza n. 3069/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 15 maggio 2025 n. 2236.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo avere notificato al Ministero la sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva e passata in giudicato, senza ottenere il pagamento delle somme riconosciute per le annualità indicate nel titolo. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, evidenziando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'inadempimento del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non ha formulato contestazioni sull'an o sul quantum del credito né ha fornito elementi sull'esecuzione. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza; decorso tale termine senza pagamento, l'inadempimento dell'amministrazione è azionabile in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, l'azione è procedibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza al giudicato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni versate in atti.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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