Cassazione Civile, Sentenza n. 14422/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Asti che aveva dichiarato inammissibili le opposizioni ex art. 170 d.P.R. n.115/2002 e art. 15 d.lgs. n.150/2011 proposte avverso la liquidazione dei compensi dei CTU. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle norme sul rimedio impugnatorio (art.15 d.lgs.150/2011, artt.168 e 170 d.P.R.115/2002, artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.), sostenendo che la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato, pur essendo stata inserita nella sentenza, è ontologicamente un provvedimento autonomo soggetto al rimedio specifico dell'opposizione e non al regime impugnatorio delle sentenze; in tal modo il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso lo strumento rapido e specifico dell'opposizione
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi principale e incidentale, ritenendoli fondati. Ha affermato che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (anche se pronunciata all'interno di una sentenza) è un provvedimento autonomo disciplinato dagli artt. 168 e 170 del d.P.R. n.115/2002 e sottoposto al peculiare rimedio dell'opposizione di cui all'art.15 d.lgs. n.150/2011. Ha escluso la possibilità di utilizzare i rimedi previsti per le sentenze (o l'art.323 c.p.c.) quando la liquidazione sia configurabile come decreto di pagamento autonomo. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, perché decida l'opposizione conformemente al principio enunciato; ha inoltre rinviato la decisione sulle spese del giudizio di cassazione al giudice di merito
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 168
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato va effettuata, a domanda degli interessati, con decreto di pagamento motivato del magistrato che procede; tale provvedimento ha funzione autonoma e determina le spettanze senza stabilire il soggetto tenuto al pagamento
d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 170
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato può essere proposta opposizione dalle parti processuali e dal beneficiario, secondo la disciplina dell'art.15 del d.lgs. n.150/2011; il regime impugnatorio è quindi quello speciale dell'opposizione
d.lgs. n. 150 del 2011 - art. 15
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
Disciplina la procedura di opposizione al decreto di pagamento delle spettanze degli ausiliari; l'opposizione è lo strumento previsto per censurare la liquidazione delle spettanze
Codice di procedura civile - art. 702-bis
Norma richiamata dalle parti nella discussione sui rimedi impugnatori; tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente il regime speciale previsto dagli artt.168 e 170 d.P.R. n.115/2002 per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari
Codice di procedura civile - art. 702-ter
Richiamato nella impugnazione generica dei rimedi, ma non idoneo a derogare al regime di impugnazione specifico dell'opposizione previsto dall'art.170 d.P.R. n.115/2002
Codice di procedura civile - art. 323
Il Tribunale aveva implicitamente ritenuto applicabile il rimedio tipico delle sentenze; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.323 c.p.c. alla contestazione della liquidazione delle spettanze degli ausiliari, quando la stessa costituisce provvedimento autonomo soggetto all'opposizione
d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 71
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come principio procedurale: la liquidazione delle spettanze è effettuata a domanda degli interessati; conferma la natura procedurale e autonoma del decreto di liquidazione
Costituzione - art. 111
Il principio di economia processuale invocato dai ricorrenti non può giustificare la sostituzione del rimedio speciale previsto dalla legge con altri rimedi generali; la disciplina speciale dell'impugnazione delle liquidazioni deve prevalere
Massime di principio
- La liquidazione delle spettanze dei consulenti tecnici d'ufficio, anche se inserita in una sentenza o in un'ordinanza che definisce il merito, va considerata un provvedimento autonomo e soggetto al regime di impugnazione previsto dagli artt. 168 e 170 del d.P.R. n.115/2002 e dall'art.15 del d.lgs. n.150/2011
- Se si intende censurare la liquidazione dei compensi dei CTU, il rimedio corretto è l'opposizione prevista dall'art.170 d.P.R. n.115/2002 (disciplinata dall'art.15 d.lgs.150/2011), non gli ordinari rimedi contro le sentenze o il ricorso per cassazione che si fondano su diverso regime impugnatorio
- L'errata forma disposta dal giudice (inserire la liquidazione nella sentenza anziché emettere il decreto di pagamento separato) non trasforma il contenuto sostanziale: prevale la sostanza sulla forma e resta applicabile il rimedio speciale
- Se un tribunale dichiara inammissibile un'opposizione perché usa un criterio formale errato (ritenendo che la liquidazione sia parte della sentenza), la parte può impugnare tale decisione in cassazione; la Corte può cassare e rinviare a diverso magistrato per decidere l'opposizione
- Prima di proporre l'impugnazione, verificare la qualifica sostanziale del provvedimento di liquidazione: se configurabile come decreto di pagamento degli ausiliari, utilizzare l'opposizione ex art.170 d.P.R.115/2002; contestare invece la qualificazione formale solo se vi sia chiara scelta motivata del giudice
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