Cassazione Penale, Sentenza n. 5067/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il reclamo contro il decreto di archiviazione. Il ricorrente deduce che gli era stato ingiustamente imputato l'onere di allegare la denuncia originaria, nonostante l'integrazione presentata contenesse il riferimento alla querela e al relativo numero di procedimento; inoltre richiamava l'art. 43 d.P.R. n. 445/2000 per sostenere che l'amministrazione non può pretendere documenti già in suo possesso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., la decisione adottata in seguito al reclamo non è impugnabile in Cassazione salvo che si configuri un caso di "abnormità" dell'atto. Nel caso di specie non è stata dimostrata alcuna abnormità strutturale o funzionale del provvedimento impugnato: le doglianze del ricorrente erano riconducibili a contestazioni di presunti errori di fatto o di diritto e a generiche affermazioni di "irragionevolezza". Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 1, comma 33, legge 23 giugno 2017, n. 103
Stabilisce che, nei casi previsti, contro l'archiviazione è proponibile reclamo al Tribunale in composizione monocratica; però la decisione sul reclamo non è impugnabile in Cassazione salvo che si denunci una "abnormità" dell'atto impugnato. Questo limita la portata del ricorso per cassazione contro decisioni assunte a seguito di reclamo
art. 660 cod. pen.
Indica il reato per il quale la persona si era qualificata come offesa (menzionato nell'intestazione del ricorso), ma non è stato il centro della decisione di legittimità. Serve a qualificare la qualità soggettiva del ricorrente
art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000
Norma dell'ordinamento amministrativo che vieta alla pubblica amministrazione di chiedere ai cittadini documenti già in suo possesso. Il ricorrente l'ha invocata per sostenere che non doveva essere richiesto l'originale della denuncia; la Corte però non ha ritenuto che questo rilievo, da solo, potesse trasformare il provvedimento del giudice in un atto "abnorme" rendendo così ammissibile il ricorso in Cassazione
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 33
Norma sopramenzionata che ha riformato gli esiti del procedimento di archiviazione e introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen.; la Corte ne richiama l'effetto limitativo sull'impugnabilità in Cassazione delle decisioni adottate a seguito di reclamo
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento ai criteri per la determinazione della misura della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e all'esclusione di elementi che giustifichino l'esenzione dalla condanna alle spese
Massime di principio
- Avverso la decisione resa sul reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è in linea di massima inammissibile: è ammissibile solo se si contesta l'"abnormità" dell'atto impugnato
- La "abnormità" deve essere provata e concerne abnormità strutturali (atto estraneo al sistema processuale) o funzionali (atto che blocca il processo o ne rende impossibile la prosecuzione senza atti nulli). Contestazioni meramente riconducibili a errori di fatto o di diritto o a generiche asserzioni di "irragionevolezza" non bastano
- Se si ritiene che il giudice abbia omesso o errato nella valutazione di documenti, è preferibile utilizzare i rimedi previsti (es. richiesta di revoca al giudice del reclamo) piuttosto che proporre un ricorso per cassazione privo di un profilo di abnormità
- Richiami a principi amministrativi (come l'art. 43 d.P.R. n. 445/2000) non trasformano automaticamente in ammissibile un ricorso per cassazione contro un provvedimento sul reclamo: occorre dimostrare che la violazione abbia concretamente determinato un atto abnorme
- Chi propone ricorso in Cassazione in queste materie deve documentare con precisione e rigore le ragioni dell'abnormità (con evidenze fattuali e dogmatiche), pena la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e, potenzialmente, a sanzioni pecuniarie
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