Sentenza del 08/04/2015 n. 2055 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata costituzione in giudizio dell'appellato - Omessa produzione dell'avviso di ricevimento - Appello - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. La mera prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente, in assenza di costituzione dell'appellato, a dimostrare il perfezionamento della notificazione: occorre produrre anche l'avviso di ricevimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha proposto appello, ma, non essendosi costituito il contribuente resistente, ha prodotto soltanto la documentazione attestante l'invio del plico raccomandato, senza depositare il relativo avviso di ricevimento. Tale omissione impedisce di provare l'effettiva notificazione dell'atto di appello.
Norme richiamate
Principi processuali in materia di notificazione dell'atto di appello nel processo tributario
Quando il resistente non si costituisce, l'appellante deve dimostrare integralmente il perfezionamento della notifica dell'appello, mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata; la sola ricevuta di spedizione non è sufficiente.
Cassazione civile, sentenza n. 7608/2000
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, in caso di mancata costituzione dell'intimato, la prova della notificazione richiede la documentazione completa del ricevimento.
Cassazione civile, sentenza n. 24145/2011
Conferma la necessità di produrre l'avviso di ricevimento quando la parte destinataria della notificazione non si costituisce.
Cassazione civile, sentenza n. 8717/2013
Ribadisce che la sola documentazione di spedizione del plico non prova il perfezionamento della notificazione e non consente di evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Chi propone un appello deve provare non solo l'invio dell'atto, ma anche il perfezionamento della notificazione al destinatario.
- Se la controparte non si costituisce, il giudice non può presumere la regolarità della notifica dalla sola ricevuta di spedizione.
- L'avviso di ricevimento, o altra documentazione legalmente equivalente idonea a comprovare la consegna, deve essere conservato e prodotto tempestivamente.
- La mancata prova della notificazione dell'appello è un vizio processuale che può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se il destinatario abbia eventualmente avuto conoscenza informale dell'atto.
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