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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Notifica della cartella di pagamento a mezzo servizio postale - Riscossione somme liquidate

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la validità della notifica della cartella di pagamento ICI effettuata direttamente a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento; dall'altro, la possibilità di riscuotere, in pendenza di giudizio, le somme liquidate a titolo di ICI mediante iscrizione a ruolo. È stato ritenuto che la notifica postale diretta fosse valida e che la riscossione potesse riguardare l'intero importo, salvo sospensione giudiziale.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata respinta. La notifica della cartella effettuata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento è stata considerata valida: la ricevuta di spedizione e la relativa documentazione postale attestano la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e costituiscono atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. Inoltre, in pendenza di giudizio, le somme liquidate a titolo di ICI possono essere riscosse coattivamente per l'intero importo mediante ruolo, non essendo prevista una riscossione per frazioni dell'importo, salvo l'adozione di un provvedimento di sospensione.

Norme richiamate

  • Articoli 11 e 12 del d.lgs. 504/1992

    Disciplinano, nel contesto dell'ICI, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta, costituendo il presupposto per la successiva riscossione delle somme dovute.

  • Articolo 2699 del codice civile

    La documentazione relativa alla spedizione e alla consegna postale, formata secondo le modalità previste, ha natura di atto pubblico e può provare la regolarità della notifica e la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • d.P.R. 43/1988

    Rileva per la disciplina della riscossione mediante ruolo e dell'esecuzione delle somme iscritte a ruolo.

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. nn. 15222/2012, 2035/2014, 14821/2010, 28091/2009 e 5759/2010

    Conferma, secondo il principio richiamato, la validità della notifica diretta a mezzo posta e la possibilità di procedere alla riscossione delle somme mediante ruolo, salvo sospensione.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella tributaria può essere valida anche se effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, purché siano documentate correttamente la spedizione e la consegna.
  • La contestazione della firma o della modalità postale non comporta automaticamente l'invalidità della notifica: occorre dimostrare concretamente un vizio rilevante o la mancata conoscenza dell'atto.
  • La pendenza di un ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per evitare l'esecuzione o la riscossione coattiva occorre ottenere uno specifico provvedimento di sospensione, quando previsto.
  • In assenza di una sospensione, la riscossione delle somme liquidate può procedere per l'intero importo iscritto a ruolo, non necessariamente per quote frazionate.
  • La validità della notifica e la fondatezza del tributo sono questioni distinte: anche una cartella validamente notificata può essere contestata per altri motivi, ma tali motivi devono essere provati e tempestivamente dedotti.

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