Sentenza del 08/04/2015 n. 2052 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - IRAP - Ritardato pagamento dell'imposta - Obiettiva incertezza sulla disposizione da applicare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa sanzionatoria è stata ritenuta non applicabile. Le incertezze interpretative sulla disciplina dell'IRAP integrano l'esimente prevista per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Pertanto, pur restando dovuta l'imposta, il contribuente non può essere assoggettato alle sanzioni per il ritardato pagamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione delle sanzioni sostenendo che, al momento della violazione, sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla disposizione tributaria applicabile. Tale incertezza derivava dai contrasti giurisprudenziali e dottrinari in materia di IRAP, dai frequenti e non coerenti mutamenti normativi e dalla contraddittorietà delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, anche riguardo alla compatibilità dell'imposta con il diritto comunitario.
Norme richiamate
Norme tributarie sull'applicazione delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza
Quando la portata o l'ambito di applicazione della norma tributaria sono oggettivamente incerti, in ragione di contrasti interpretativi, mutamenti normativi o prassi amministrative contraddittorie, le sanzioni possono essere disapplicate, pur rimanendo dovuto il tributo.
Disciplina dell'IRAP
La complessità e l'incertezza interpretativa sulla debenza e sulla compatibilità dell'IRAP hanno contribuito a escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente nel caso concreto.
Massime di principio
- L'obbligo di pagare il tributo e l'obbligo di pagare le sanzioni sono distinti: l'incertezza interpretativa può escludere le sanzioni senza eliminare l'imposta dovuta.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni non è sufficiente una difficoltà soggettiva del contribuente; occorre un'incertezza oggettiva, verificabile e diffusa, risultante ad esempio da contrasti giurisprudenziali, dottrina divergente, modifiche normative frequenti o circolari incoerenti.
- La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e di prassi amministrativa non univoca costituisce un indice rilevante di obiettiva incertezza sulla norma tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare il quadro interpretativo esistente al momento della violazione, mentre l'Amministrazione può applicare le sanzioni solo se la disciplina era sufficientemente chiara e prevedibile.
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