Sentenza del 08/04/2015 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Accertamento - Atto emesso a seguito questionario - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento fiscale sostenendo che, prima della sua emissione, fosse necessario instaurare un contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento, tuttavia, era stato emesso sulla base di documenti o elementi acquisiti dall'Ufficio mediante richieste o questionari, senza accessi, ispezioni o verifiche fiscali presso i locali destinati all'attività del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, incluso il termine dilatorio e il contraddittorio collegato alla conclusione di verifiche fiscali, si applicano soltanto quando l'accertamento deriva da verifiche eseguite nei locali dell'attività controllata. Tali garanzie non si applicano, invece, agli accertamenti basati su documentazione o informazioni raccolte tramite richieste e questionari inviati dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le garanzie previste dalla disposizione trovano applicazione nelle ipotesi in cui l'accertamento sia conseguenza di verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività controllata.
Secondo la giurisprudenza richiamata, la norma tutela il contribuente principalmente quando vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche presso i suoi locali. Non impone, in via generale, un contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti fondati su documenti o dati acquisiti tramite richieste o questionari.
Massime di principio
- Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 presuppone normalmente una verifica fiscale svolta fisicamente presso i locali del contribuente.
- Quando l'Amministrazione procede esclusivamente mediante richieste documentali, questionari o acquisizione di dati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Per valutare la validità dell'atto occorre distinguere tra accertamento derivante da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali e accertamento meramente documentale o basato su informazioni raccolte dall'Ufficio.
- La disciplina del contraddittorio può comunque dipendere da eventuali norme speciali applicabili al particolare tipo di tributo o di accertamento; pertanto, l'esclusione prevista in questo caso non va estesa automaticamente a ogni procedimento tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 46 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2052 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2053 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →