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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Accertamento - Atto emesso a seguito questionario - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento fiscale sostenendo che, prima della sua emissione, fosse necessario instaurare un contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento, tuttavia, era stato emesso sulla base di documenti o elementi acquisiti dall'Ufficio mediante richieste o questionari, senza accessi, ispezioni o verifiche fiscali presso i locali destinati all'attività del contribuente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, incluso il termine dilatorio e il contraddittorio collegato alla conclusione di verifiche fiscali, si applicano soltanto quando l'accertamento deriva da verifiche eseguite nei locali dell'attività controllata. Tali garanzie non si applicano, invece, agli accertamenti basati su documentazione o informazioni raccolte tramite richieste e questionari inviati dall'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie previste dalla disposizione trovano applicazione nelle ipotesi in cui l'accertamento sia conseguenza di verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività controllata.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, la norma tutela il contribuente principalmente quando vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche presso i suoi locali. Non impone, in via generale, un contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti fondati su documenti o dati acquisiti tramite richieste o questionari.

Massime di principio

  • Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 presuppone normalmente una verifica fiscale svolta fisicamente presso i locali del contribuente.
  • Quando l'Amministrazione procede esclusivamente mediante richieste documentali, questionari o acquisizione di dati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • Per valutare la validità dell'atto occorre distinguere tra accertamento derivante da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali e accertamento meramente documentale o basato su informazioni raccolte dall'Ufficio.
  • La disciplina del contraddittorio può comunque dipendere da eventuali norme speciali applicabili al particolare tipo di tributo o di accertamento; pertanto, l'esclusione prevista in questo caso non va estesa automaticamente a ogni procedimento tributario.

Testo integrale

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