Sentenza del 08/04/2015 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Bologna
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Impugnazione di cartella di pagamento - motivi già esaminati in precedente giudizio - inammissibilità .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri, ma non può essere utilizzata per riproporre motivi già esaminati nel giudizio relativo all'avviso di accertamento presupposto. Un nuovo esame delle stesse questioni determinerebbe un'inammissibile duplicazione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella riproponendo le medesime eccezioni già sollevate in un precedente giudizio contro l'avviso di accertamento dal quale era sorto il debito d'imposta. L'impugnazione non riguardava vizi propri della cartella, ma mirava a ottenere un nuovo esame di questioni già dedotte e analizzate nel precedente giudizio.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Con l'impugnazione della cartella di pagamento non possono essere proposti motivi già dedotti avverso l'atto presupposto.
La cartella può essere contestata per vizi propri o, nei casi consentiti, per profili non precedentemente conoscibili, ma non per riproporre questioni già esaminate nel giudizio contro l'atto impositivo presupposto.
Cass., Sez. 6-5, ordinanza 11 marzo 2015, n. 4818
Conferma il divieto di duplicare il giudizio mediante la riproposizione, contro la cartella, di motivi già dedotti contro l'avviso di accertamento.
Cass., Sez. 5, sentenza 29 luglio 2011, n. 16641
Ribadisce che l'impugnazione della cartella non consente il riesame di contestazioni già esaminate in relazione all'atto presupposto.
Massime di principio
- Gli atti della riscossione, come la cartella di pagamento, non costituiscono normalmente una nuova occasione per contestare nel merito l'avviso di accertamento ormai impugnato o definito.
- Quando si impugna una cartella occorre individuare specificamente i suoi vizi propri, ad esempio errori di calcolo, difetti di notifica, mancata indicazione degli elementi essenziali o intervenuta prescrizione, se pertinenti.
- La riproposizione di eccezioni già esaminate in un precedente giudizio può comportare l'inammissibilità del ricorso per duplicazione del contenzioso.
- Le contestazioni relative all'esistenza o alla quantificazione del debito devono essere normalmente formulate tempestivamente contro l'atto impositivo originario, rispettando i termini di impugnazione.
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